Impugnazione dell’estratto di ruolo: inammissibile fuori dai casi tassativi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 956 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile esclusivamente nelle ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come integrato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024; la norma, nel selezionare i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha ridefinito l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che può assumere configurazione diversa, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. È quindi superato l’orientamento che, nella riscossione di crediti previdenziali, riteneva ammissibile l’impugnazione del ruolo in funzione recuperatoria della tutela di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 o per dedurre eventi estintivi successivi alla notifica della cartella. Laddove il giudice di merito abbia implicitamente assorbito la questione dell’interesse ad agire, senza che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa eccezione può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità. La pronuncia di inammissibilità conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società impugnava dinanzi al Tribunale di Lucca l’estratto di ruolo intestato alla stessa e i trentanove titoli ivi riportati, eccependo per i più risalenti la prescrizione e per i successivi la mancata notifica. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando prescritta la pretesa sottesa ad alcuni titoli, e rigettava il resto, accogliendo la domanda riconvenzionale dell’INAIL.
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello principale della società, dichiarando assorbito l’appello incidentale dell’INPS, che aveva riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando sette motivi, e nell’istanza di decisione eccepiva la cessata materia del contendere per adesione alla c.d. rottamazione-quater ex legge n. 197/2022, senza fornirne prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, assorbita dalla Corte territoriale, non ha formato giudicato e può quindi essere rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità. Richiama in proposito il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, selezionando specifici casi di invalida notificazione della cartella, ha plasmato l’interesse ad agire quale condizione dinamica, suscettibile di assumere configurazione diversa per norma sopravvenuta fino alla decisione.
La Corte evidenzia che tale disciplina ha superato il precedente orientamento, ribadendo che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto di ruolo non è più ammissibile in funzione meramente recuperatoria della tutela di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 o per dedurre eventi estintivi sopravvenuti, salvo che ricorra uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto non altrimenti superabile.
Applicando tale principio al caso concreto, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative che legittimano l’impugnazione del ruolo e delle cartelle asseritamente invalidamente notificate, in difetto di ogni deduzione sul punto da parte della ricorrente. La mancata prova dell’avvenuto pagamento della prima rata della rottamazione impedisce, inoltre, di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La società viene condannata alle spese di lite in favore delle parti costituite, nonché, stante l’esito conforme alla proposta di definizione anticipata, al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e della sanzione di cui al quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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