Contratti a termine nell’agricoltura: la stagionalità non giustifica deroghe automatiche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14251 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è qualificabile come imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., l’Ente di Sviluppo Agricolo, ente pubblico non economico soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 165/2001; ai contratti a termine da esso conclusi non si applica pertanto la disciplina degli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato è ammessa, anche nel settore agricolo, solo quando i contratti riguardino attività stagionali in senso stretto, preordinate a un espletamento temporaneo limitato a una stagione. Non è di per sé stagionale l’attività idonea a perpetuarsi nel tempo e non dipendente dall’ordinaria scansione delle comuni incombenze agricole: i lavoratori addetti stabilmente a simili mansioni devono essere assunti a tempo indeterminato. Spetta al datore di lavoro provare la natura stagionale delle prestazioni e la loro riconducibilità all’elenco tassativo del d.P.R. n. 1525/1963 o alla contrattazione collettiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha lavorato come operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell’Ente di Sviluppo Agricolo, svolgendo lavori meccanici e mansioni presso un centro di meccanizzazione agricola, dall’anno 1989 fino all’anno 2017, in forza di una pluralità di contratti a termine reiterati.

Il Tribunale di Agrigento aveva accolto la domanda di risarcimento del danno per utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato. La Corte d’appello di Palermo, in riforma, ha respinto la pretesa, dichiarando la contumacia dell’appellato e ritenendo che la stagionalità costituisse ragione concorrente, ma non unica, idonea a giustificare deroghe alla disciplina dei contratti a termine nel settore agricolo. Il lavoratore ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che censura la validità della notifica dell’atto di appello eseguita al domicilio digitale dei procuratori di primo grado e a uno solo di essi, è infondato. La Corte richiama il principio per cui è valida la notificazione al difensore presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale, e quello per cui, in caso di pluralità di procuratori, la rappresentanza tecnica esplica pieni effetti, sul lato passivo, rispetto a ciascuno dei nominati.

I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte richiama i principi già enunciati in una nutrita serie di precedenti e li conferma. L’Ente Sviluppo Agricolo non è imprenditore agricolo: per i suoi contratti a termine non opera la disciplina di favore dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura. La deroga al divieto di superamento del limite massimo di durata è applicabile, anche in agricoltura, solo quando i contratti riguardino attività stagionali in senso stretto.

La Corte precisa che non è qualificabile come stagionale l’attività idonea a perpetuarsi nel tempo e non dipendente dalla ordinaria scansione delle comuni incombenze agricole. Esistono necessità operative, di dimensioni limitate, che proseguono per tutto l’anno, come la custodia, la riparazione e la manutenzione degli impianti e dei macchinari: i lavoratori addetti stabilmente a tali attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato, anche quando l’attività produttiva considerata nel suo complesso abbia carattere stagionale.

L’elenco delle attività stagionali del d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica; il vincolo si riflette anche sulla contrattazione collettiva, che deve elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità. Le previsioni della legge regionale siciliana non possono derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.

La decisione impugnata si è discostata da tali principi, richiamando erroneamente la disciplina dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura ed escludendo che la stagionalità fosse requisito necessario di legittimità. Spettava alla Corte territoriale accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte, verificando gli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro, relativi sia al riferimento alla stagionalità nel contratto sia alla riconducibilità delle prestazioni all’elenco tassativo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il quinto motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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