Perizia stragiudiziale di parte non prova i presupposti dell’agevolazione fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 1994 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali, l’onere di provare l’esistenza e la consistenza dei fatti costitutivi del diritto al beneficio grava sul contribuente che intenda avvalersene, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, c.c.. Tale onere non può ritenersi assolto mediante la sola produzione di una perizia stragiudiziale di parte, la quale ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico o, al più, di elemento indiziario, che il giudice di merito deve valutare nel contesto di un’autonoma e completa istruttoria. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c. opera sui fatti allegati dalle parti, ma non si estende al valore o all’efficacia probatoria di un documento, né alle conclusioni di una perizia di parte.

Il Fatto

Nel corso dell’esercizio d’imposta 2010, la società contribuente realizzava un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico strumentale all’attività d’impresa, ammesso dal Gestore dei Servizi Energetici alla tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007. L’incertezza sulla cumulabilità tra tale incentivo e la detassazione di cui alla legge n. 388/2000 indusse la società a non esercitare immediatamente l’opzione. Solo dopo la pubblicazione del D.M. 5 luglio 2012, che ammetteva la cumulabilità nella misura massima del 20%, la società presentava una dichiarazione integrativa e, successivamente, un’istanza di rimborso per la maggiore IRES versata.

Sull’istanza si formava il silenzio-rifiuto e veniva emessa una cartella di pagamento per il recupero della maggiore imposta. La società impugnava la cartella dinanzi alla C.t.p. di Arezzo, che accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con il quale l’Ufficio deduceva la violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver attribuito piena efficacia probatoria alla perizia tecnica stragiudiziale prodotta dalla contribuente.

Richiamando un consolidato indirizzo di legittimità, la Corte ha ribadito che la perizia depositata dalla parte, sia essa contribuente o Amministrazione finanziaria, ha il valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico e non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Ad essa può riconoscersi solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che non è obbligato a tenere conto delle sue conclusioni.

In materia di agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti che legittimano il regime di favore grava sul contribuente, discendendo dalla regola generale dell’art. 2697, primo comma, c.c.. La Corte ha precisato che il giudice d’appello ha fatto malgoverno del principio di non contestazione: tale principio opera sui fatti allegati dalle parti e non specificamente contestati, ma non si estende al valore probatorio di un documento né alle conclusioni di una perizia di parte, che costituiscono mere argomentazioni tecniche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, perché fondata su due presupposti erronei: l’idoneità probatoria piena della perizia di parte e la mancata specifica contestazione della stessa.

Dall’accoglimento del primo motivo è derivato l’assorbimento del secondo, concernente il mancato scomputo delle tariffe incentivanti dal “sovraccosto ambientale” deducibile. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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