Mansioni superiori: la prevalenza dimostrata dalle buste paga esonera dalla prova analitica delle singole ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3185 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assunzione di fatto a mansioni superiori, ove il lavoratore alleghi e dimostri, anche attraverso la documentazione contabile e retributiva, di aver svolto in modo prevalente mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, non è tenuto a fornire la prova analitica delle singole ore in cui l’attività eccedente è stata resa. La verifica della prevalenza e della continuità dell’assegnazione di fatto costituisce un accertamento di merito, riservato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria. La mancata allegazione di ore di mansioni superiori per pochissimi mesi non interrompe la continuità dello svolgimento, ove emergano elementi idonei a escludere che la circostanza sia sintomatica di una cesura del rapporto.
Il Fatto
La controversia trae origine dal riconoscimento, in sede di merito, del diritto di un lavoratore subordinato a tempo indeterminato alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori al proprio livello di inquadramento. Il giudice di appello, sulla base del prospetto riepilogativo e delle buste paga predisposte dall’amministrazione datoriale, aveva determinato il credito del lavoratore, includendovi anche le differenze riguardanti le mensilità aggiuntive. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001. La censura era volta a contestare la sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto alle differenze retributive in relazione a giornate e mensilità in cui il lavoratore non aveva dimostrato di avere svolto mansioni superiori rispetto al proprio livello di inquadramento. Secondo la prospettazione della ricorrente, il giudice di merito avrebbe riconosciuto il diritto a prescindere dalla concretezza e dall’effettività delle mansioni svolte.
La censura è stata dichiarata inammissibile, in quanto non idonea a cogliere il decisum della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, esaminando il prospetto riepilogativo, aveva specificamente indicato le ore mensili di lavoro e quelle dedicate allo svolgimento di mansioni superiori, rilevando che, per un arco temporale continuativo, il lavoratore aveva svolto mansioni superiori per un numero di ore maggiore rispetto a quelle riconducibili al livello di assunzione. La continuità era stata ritenuta non alterata dalla circostanza che per pochissimi mesi non fosse stato indicato lo svolgimento di ore eccedenti.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che il giudice di appello non aveva affermato un principio di automaticità del diritto alle differenze retributive, ma aveva ritenuto dimostrato, in base alle buste paga, lo svolgimento prevalente di mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. È proprio in ragione della dimostrata prevalenza che il lavoratore subordinato a tempo indeterminato è stato esonerato dall’onere di dimostrare analiticamente tutte le singole ore in cui le mansioni superiori erano state svolte, avendone egli indicate in numero maggiore rispetto a quelle remunerate dall’amministrazione. Tale accertamento, in quanto basato su elementi fattuali, non è suscettibile di essere rivisto in sede di legittimità.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte.
Nota della Redazione
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