L’inammissibilità del ricorso per cassazione privo di specifica attinenza al decisum nella opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3890 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso. Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata.

Il Fatto

Il lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, chiedendo l’ammissione degli importi a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all’Area A di inquadramento formale. Sosteneva di aver svolto, sin dalla prima assunzione a tempo determinato, mansioni riconducibili all’Area B e al profilo professionale di autista-soccorritore, nell’ambito del servizio di emergenza “118”.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, ritenendo non provata l’esecuzione in concreto delle mansioni superiori rivendicate, risultando invece attribuite, in modo costante e mai contestato, le mansioni di operatore tecnico di centrale operativa.

La Motivazione della Corte

Nel denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva e di singole disposizioni di legge, il ricorrente imputava al Tribunale di non aver tenuto conto di tutta la normativa applicabile e di aver erroneamente interpretato quella considerata, escludendo la riconducibilità delle mansioni svolte al superiore inquadramento.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che la censura non aggrediva in modo specifico la ratio decidendi della decisione impugnata. Il convincimento del giudice di merito si fondava, infatti, sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del lavoratore in ordine all’esecuzione concreta delle mansioni di autista soccorritore o soccorritore di prossimità, emergendo dagli atti l’attribuzione costante delle mansioni di operatore tecnico di centrale operativa. Nella parte in cui il ricorrente contestava tale accertamento, la censura interveniva su materia insindacabile in sede di legittimità, essendo la valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice del merito.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *