La collocazione in CIGS dei lavoratori in distacco e la revoca implicita del distacco (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17954 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria del lavoratore in distacco costituisce revoca implicita del provvedimento di distacco medesimo, con la conseguenza che il dipendente non può considerarsi in distacco al momento della collocazione e che ogni censura fondata sulla pretesa incompatibilità tra i due istituti è irrilevante. L’esercizio del potere di autotutela dell’INPS, volto alla revoca del trattamento pensionistico, resta soggetto al limite temporale di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, non applicandosi la disciplina speciale di cui alla legge n. 88/1989 alle ipotesi in cui il potere di revoca non sussista in radice. È altresì legittimo il rinvio, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a un precedente giudizio tra le stesse parti quando le fattispecie siano sovrapponibili e il giudice riporti ampi stralci della motivazione richiamata, rendendo possibile il controllo di logicità della decisione.
Il Fatto
Un lavoratore, titolare di pensione anticipata dal 2015, vedeva l’INPS annullare la contribuzione figurativa CIGS posta a fondamento del trattamento e, conseguentemente, revocare la pensione con contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite. L’annullamento scaturiva da indagini penali relative a un presunto fittizio trasferimento di dipendenti tra società del medesimo gruppo editoriale.
Il Tribunale di Milano, dichiarata cessata la materia del contendere sui ratei già riscossi, accoglieva la domanda del pensionato, riconoscendogli il diritto al riaccredito della contribuzione figurativa e al ripristino della pensione. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione, suscitando il ricorso per cassazione dell’Istituto previdenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente la doglianza relativa alla violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando l’operato del giudice d’appello per aver accolto la domanda mediante rinvio a un precedente giudizio tra le stesse parti. Sul punto, la Suprema Corte osserva che il richiamo alla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 253/2025 era stato effettuato solo dopo aver verificato la perfetta sovrapponibilità delle fattispecie e previa trascrizione di ampi stralci motivazionali. Tale tecnica redazionale, lungi dall’integrare un vizio di motivazione, consente il sindacato di legittimità e non viola il principio di acquisizione delle prove, poiché la sovrapponibilità dei documenti versati in giudizio è stata oggetto di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 35 e 37 della legge n. 416/1981, la Corte ne dichiara l’inammissibilità per mancato confronto con la ratio decidendi. Il giudice territoriale aveva infatti affermato, oltre alla piena compatibilità tra CIGS e distacco, che il provvedimento di collocazione in cassa integrazione costituiva revoca implicita del distacco medesimo. Tale affermazione, non censurata dall’Istituto, rende irrilevante ogni contestazione sulla possibilità per il lavoratore distaccato di essere collocato in CIGS, posto che al momento della collocazione il dipendente non era più in distacco.
Con il terzo motivo, l’INPS deduceva la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 52 della legge n. 88/1989, sostenendo che la revoca della pensione non fosse soggetta a termini. La Corte dichiara anche tale censura inammissibile in quanto logicamente dipendente dalla fondatezza del secondo mezzo: se il potere di revoca non sussiste, come ritenuto dai giudici di merito, la questione del limite temporale perde ogni rilevanza.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Istituto al pagamento delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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