IRAP: il socio di società di revisione che svolge attività solo per la società non ha autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 4052 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio non realizza di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Nelle fattispecie in cui il professionista svolge la propria attività unicamente in favore della società, è la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica, a integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, senza che rilevino il ruolo formale di socio, la previsione statutaria di funzioni gestionali o l’avvalersi della struttura societaria.
Il Fatto
Un professionista, esercente la professione di revisore dei conti, presentava istanze di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 2013 al 2017, assumendo di non possedere un’autonoma struttura organizzativa e di svolgere la propria attività esclusivamente in favore della società di revisione e consulenza di cui era socio, tra circa cento.
La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi, previa riunione, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava il diniego, valorizzando il ruolo di socio e l’esercizio, per statuto, di attività gestionali all’interno della società. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’istanza dell’Agenzia delle Entrate, che, avendo riconosciuto in autotutela la spettanza del rimborso, aveva chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. L’istanza è stata rigettata per la tardività del deposito, per la mancanza di conclusioni in tal senso del ricorrente – che vi si era opposto espressamente – e per la mancata allegazione e prova dell’intervenuto rimborso.
Nel merito, la Corte ha ribadito che l’IRAP, quale imposta reale, colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L’accertamento va compiuto con riferimento ai singoli anni d’imposta e, in caso di rimborso, l’onere probatorio grava sul contribuente.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016 e la giurisprudenza successiva, la Corte ha precisato che non è soggetto ad IRAP chi svolge la propria attività all’interno di una struttura organizzata da altri, della quale non sia responsabile. Tale principio trova applicazione anche ai professionisti che operano per società di revisione e consulenza, come nel caso in esame: l’organizzazione societaria non può essere imputata al socio professionista, perché è la società, quale ente giuridico autonomo con capacità decisionale ed operativa propria, a realizzare il presupposto impositivo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, ritenendo erroneo desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal ruolo di socio, dall’utilizzo della struttura societaria e dallo svolgimento di funzioni dirigenziali per statuto. Decidendo nel merito, ha accolto gli originari ricorsi del contribuente, compensato le spese dei giudizi di merito e condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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