La motivazione per relationem dell’avviso di liquidazione e il divieto di eccezioni nuove in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 4695 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione è validamente motivato anche per relationem, qualora gli elementi della fattispecie impositiva siano desumibili dal contenuto di un diverso atto richiamato, seppur non allegato, purché si tratti di atto conosciuto o conoscibile dal contribuente. L’amministrazione finanziaria è esonerata dall’obbligo di allegazione di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 con riguardo agli atti presupposti di cui il contribuente abbia avuto conoscenza o sia stato parte. L’eccezione di esenzione dall’imposta per il limite di valore dell’atto tassato costituisce un’eccezione in senso stretto, soggetta all’onere di allegazione del contribuente e, pertanto, non rilevabile d’ufficio dal giudice. Tale eccezione, se proposta per la prima volta in appello, è tardiva e inammissibile, non potendo essere veicolata tramite una memoria illustrativa, in assenza dei presupposti per la proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione emesso per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per un’ordinanza di assegnazione emessa in una procedura esecutiva. La CTP e, successivamente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettavano il ricorso, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il difetto di motivazione dell’avviso per la mancata allegazione dell’atto tassato e l’erronea indicazione dell’ufficio giudiziario emittente come “Tribunale Civile”. Con il secondo motivo, lamentava la mancata rilevazione, da parte del giudice d’appello, dell’esenzione dall’imposta dell’ordinanza di assegnazione per il suo valore inferiore alla soglia di 1.033,00 euro, eccezione da lui sollevata nella memoria illustrativa in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato e in parte inammissibile. Il requisito motivazionale dell’avviso di liquidazione, di cui all’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131/1986, deve ritenersi soddisfatto anche quando gli elementi della pretesa sono desumibili indirettamente da un atto richiamato, seppure non allegato, purché conosciuto o conoscibile dal contribuente. Richiamando un consolidato indirizzo di legittimità, la Corte ha escluso un obbligo di allegazione per gli atti di cui il contribuente sia stato parte o destinatario. Nel caso di specie, la pluralità di elementi indicati nell’avviso (data dell’ordinanza, numero di ruolo, norme applicate, soggetti), unita alla mancata deduzione di altre procedure esecutive pendenti presso altri tribunali, ha escluso che l’omessa specificazione della sede del Tribunale potesse compromettere il diritto di difesa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 perché norma sopravvenuta e non applicabile al giudizio. Ha inoltre precisato che le circolari dell’Agenzia delle Entrate non costituiscono ius superveniens idoneo a derogare alle preclusioni processuali. Il thema decidendum è circoscritto dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo, che costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento, non modificabile in appello con nuovi temi di indagine o eccezioni non rilevabili d’ufficio.

La Corte ha qualificato l’eccezione di esenzione dall’imposta per il valore dell’atto come un’eccezione in senso stretto, in quanto fa valere un fatto estintivo della pretesa, soggetta a uno specifico onere di allegazione e insuscettibile di rilievo officioso. Nel caso di specie, il contribuente aveva dedotto in primo grado solo il vizio di motivazione; l’eccezione di esenzione, proposta per la prima volta nella memoria in appello, era quindi tardiva, non integrando gli estremi dei motivi aggiunti. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il contribuente alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

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