Denuncia infondata non calunniosa: nessuna responsabilità aquiliana (Cass. civ. Sez. 3 n. 4696 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una denuncia o di altro esposto, ancorché rivelatosi infondato, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ai sensi dell’art. 2043 c.c., se non quando i fatti possano considerarsi calunniosi. Al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare della funzione giurisdizionale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo il nesso causale tra l’esposto e il danno eventualmente subito. Il requisito della consapevolezza dell’innocenza del denunciato è elemento costitutivo essenziale della fattispecie, sicché la mera illegittimazione a proporre querela non è di per sé sufficiente a integrare un autonomo illecito aquiliano. È comunque inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

Un soggetto conveniva in giudizio un altro, quale direttore di un impianto golfistico, per chiederne la condanna generica al risarcimento dei danni conseguenti alla proposizione di tre querele. Le querele erano state presentate per lamentare l’occupazione di un magazzino e l’indebito accesso da parte del ricorrente, il quale sosteneva di avervi lasciato alcuni macchinari in adempimento di un contratto risolto. Il procedimento penale era stato archiviato. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina i due motivi di ricorso, entrambi dichiarati inammissibili. Con il primo motivo, il ricorrente censurava la sentenza per aver ritenuto irrilevante la circostanza che il querelante non fosse munito di procura speciale, come previsto dall’art. 336 cod. proc. pen., sostenendo che, in mancanza di una valida querela, il procedimento non avrebbe potuto proseguire. La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva ricostruito la domanda come fondata sulla natura calunniosa delle querele, ossia sulla consapevolezza dell’innocenza del denunciato. Il ricorrente non si era confrontato con tale premessa, postulando invece una domanda risarcitoria basata sulla mera invalidità delle querele. Il motivo, quindi, non coglieva la ratio decidendi, in violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c.

Con il secondo mezzo, il ricorrente lamentava la mancata considerazione di un’autonoma domanda di illecito aquiliano “puro”, derivante dall’abuso dello strumento della querela da parte di un soggetto non legittimato. La Corte dichiara il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente specificamente indicato gli atti processuali dai quali sarebbe emersa tale distinta causa petendi.

La Corte aggiunge che, anche nella diversa prospettiva della querela sporta da soggetto non legittimato, la causazione del danno da sequestro preventivo subisce l’interruzione del nesso causale per effetto della valutazione del giudice penale che ha disposto la misura, avendo implicitamente ritenuto valida la querela. Ribadisce il principio, richiamando Cass. n. 299 del 2022, per cui la denuncia o l’esposto infondato non genera responsabilità ex art. 2043 c.c. se non quando i fatti siano calunniosi, ovvero quando l’autore sia consapevole dell’innocenza del denunciato. In ogni altro caso, l’attività dell’autorità giudiziaria si sovrappone all’iniziativa del denunciante, eliminando ogni efficacia causale di quest’ultima. Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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