Amministratore di fatto privo di legittimazione a impugnare l’avviso notificato alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 11363 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito: grava sull’attore l’onere di allegarla e provarla. In tema di contenzioso tributario societario, l’amministratore di fatto non è legittimato a impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale spetta esclusivamente agli amministratori nominati per legge e risultanti dal registro delle imprese. La persona fisica cui sia stato notificato un atto impositivo intestato e diretto esclusivamente alla società non è legittimata a impugnarlo in proprio, neppure per negare la qualità e il potere rappresentativo in ragione dei quali la notifica è stata eseguita. L’inammissibilità del motivo di ricorso che investe la legittimazione ad agire determina l’inammissibilità degli altri motivi per carenza di interesse attuale alla loro decisione.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione proposta dal contribuente avverso un avviso di accertamento per II.DD., IVA e sanzioni relativo all’annualità 2010, emesso nei confronti di una società cooperativa in liquidazione, della quale egli era ritenuto l’amministratore di fatto. Le riprese fiscali si fondavano su un processo verbale di constatazione, nel quale dichiarazioni di informatori lo indicavano come parte di un sistema criminoso finalizzato all’evasione.
Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente, ritenendo insussistente la sua legittimazione ad agire per difetto di coincidenza formale tra chi agiva e il titolare della posizione giuridica. La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, rilevando che l’appellante aveva agito in nome proprio per l’annullamento di un atto riguardante un altro soggetto e a lui non notificato. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo la propria legittimazione ad agire. Il Collegio ha rammentato che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo della domanda, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 2951 del 2016, cui si sono conformate la giurisprudenza successiva (Cass. n. 22525 del 2018 e Cass. n. 10435 del 2025).
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento in materia tributaria societaria (Cass. n. 26702 del 2022), secondo cui l’amministratore di fatto non può impugnare l’avviso notificato alla società: la rappresentanza legale è attribuita esclusivamente agli amministratori formalmente nominati, salvo che non sia determinabile secondo la legge civile ai sensi dell’art. 62 d.P.R. n. 600/1973. Ha altresì richiamato il principio di Cass. n. 23705 del 2025, per cui la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto che non rechi alcuna pretesa nei suoi confronti non è legittimata a impugnarlo, neppure per negare la qualità in ragione della quale la notifica è avvenuta.
Nel caso di specie, dall’esame delle porzioni dell’avviso riprodotte nel ricorso, la Corte ha rilevato che l’atto individuava il ricorrente quale destinatario «nella qualità di amministratore di fatto» della cooperativa. Tuttavia, in assenza dell’integrale allegazione dell’atto, il ricorso non dimostrava che la pretesa impositiva si fosse concretizzata anche nei suoi confronti, ad esempio come autore della violazione o corresponsabile solidale.
La Corte ha inoltre valorizzato il dato, ormai acquisito, che l’avviso non era stato notificato al ricorrente, né personalmente né quale amministratore di fatto: circostanza pacifica e accertata nei gradi di merito, non contestata dall’Agenzia. Ha infine osservato come l’amministratore di fatto di una società di persone non sia comunque legittimato a ricevere la notificazione dell’avviso emesso nei confronti della società (Cass. n. 4823 del 2023).
Dichiarato inammissibile il primo motivo, la Corte ha ritenuto conseguentemente inammissibili i restanti motivi per carenza di interesse attuale ex art. 100 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente dimostrato il presupposto logico della propria legittimazione processuale. Il ricorso è stato conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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