La prescrizione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 5145 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, il giudice deve esaminare nel merito la domanda di riconoscimento del compenso avanzata dal professionista (cd. difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato), senza poter rilevare d’ufficio l’estinzione del credito per prescrizione, atteso che tale eccezione è riservata alla parte. L’eccezione di prescrizione del credito del difensore deve essere proposta dalla pubblica amministrazione con la prima difesa utile, ossia nell’atto di opposizione avverso il decreto di liquidazione, essendo quello il momento processuale in cui l’amministrazione diviene parte del giudizio e può far valere le proprie ragioni.

Il Fatto

Il Tribunale di Locri, con provvedimento del 1.8.2023, rigettava l’istanza di liquidazione del compenso avanzata da un difensore per l’attività prestata in favore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo prescritto il relativo credito. A seguito dell’opposizione proposta dal professionista, il medesimo Tribunale, con sentenza n. 214/2024, rigettava il ricorso, affermando che la prescrizione del credito per il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio potesse essere rilevata d’ufficio, in difetto di eccezione della pubblica amministrazione. Avverso tale decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi in tema di rilevabilità officiosa dell’eccezione di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso in quanto connessi, ha affermato che il potere di rilevazione officiosa della prescrizione costituisce un’eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente all’iniziativa di parte. Il Giudice di legittimità ha richiamato il principio di diritto, recentemente affermato dalle Sezioni Semplici, secondo cui il giudice dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione del credito. La statuizione del Tribunale, che aveva qualificato come pubblicistico il rapporto tra professionista ed Erario per giustificare il rilievo officioso, è stata pertanto ritenuta erronea.

La Corte ha precisato che l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata nella prima difesa utile, individuata, nel peculiare procedimento di liquidazione disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002, nell’atto di opposizione avverso il provvedimento reso all’esito della prima fase. In tale sede, infatti, la pubblica amministrazione diviene parte del giudizio e può far valere la prescrizione del credito del professionista.

La Suprema Corte ha ulteriormente rilevato che tale interpretazione è coerente con la ratio dell’istituto dell’opposizione, previsto dal legislatore per consentire sia al richiedente sia alla pubblica amministrazione di far valere le rispettive ragioni. Nel caso di specie, l’opposizione era stata ritualmente notificata al Ministero della Giustizia, il quale avrebbe quindi potuto agevolmente eccepire l’intervenuta prescrizione del credito. La mancata proposizione dell’eccezione ha determinato l’illegittimità della rilevazione officiosa operata dal giudice di merito.

Conseguentemente, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Presidente del Tribunale di Locri, o ad altro giudice da lui designato, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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