Pluralità di rationes decidendi e inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Un. n. 5190 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. Il principio opera anche nel giudizio di cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.
Il Fatto
Una nota impresa della grande distribuzione contestava l’insediamento, da parte di una concorrente, di una grande struttura di vendita di generi alimentari in un’area portuale di Genova. La ricorrente aveva impugnato in sequenza tutti gli atti del procedimento conclusosi con l’approvazione del progetto, deducendo anche l’inadempimento di un protocollo di intesa stipulato con l’Autorità portuale nel 1999.
Il giudice di primo grado aveva in parte dichiarato inammissibili le domande e in parte le aveva respinte nel merito. Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello incidentale della controinteressata e dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione, escludendo la sussistenza sia della c.d. vicinitas edilizia sia della c.d. vicinitas commerciale, anche per l’assenza di prova di un pregiudizio apprezzabile al proprio volume d’affari.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. e la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione ai principi di tutela giurisdizionale effettiva. Con tali motivi, la ricorrente censurava in via di principio la selezione degli interessi tutelabili sulla base della vicinitas commerciale, operata dal Consiglio di Stato, negando che l’interesse dell’imprenditore a conservare la propria posizione di mercato potesse essere degradato a interesse di mero fatto, con conseguente richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando come la decisione impugnata non si fondasse solo sulla questione di principio relativa alla selezione degli interessi, ma fosse sorretta da una pluralità di autonome rationes decidendi. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato aveva escluso la legittimazione della ricorrente anche sulla base di una valutazione in fatto circa l’insussistenza della vicinitas edilizia (per la non contiguità delle strutture e la mancata allegazione di uno specifico pregiudizio) e della vicinitas commerciale, per la mancata prova, condotta con obiettivi criteri scientifici, di un pregiudizio apprezzabile al proprio bacino di utenza.
La Corte ha osservato che tali affermazioni, integranti nel complesso un’autonoma ratio decidendi, non erano state censurate con il ricorso, così come non era stata censurata la concorrente ratio decidendi relativa all’esclusione della vicinitas edilizia. Ha quindi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e applicabile anche al ricorso straordinario ex art. 111, comma 8, Cost., secondo cui l’omessa impugnazione di una delle ragioni autonome che sorreggono la decisione rende inammissibile la censura relativa alle altre, non potendo tale censura produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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