Foro inderogabile del consumatore prevale sulla competenza funzionale del giudice del processo (Cass. civ. Sez. II n. 24406 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dall’avvocato per il pagamento degli onorari, la competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore, ancorata alla residenza o al domicilio effettivo di quest’ultimo, prevale su ogni altro criterio, compreso quello della competenza funzionale dell’ufficio giudiziario davanti al quale il difensore ha prestato la propria opera ai sensi dell’art. 14, comma secondo, d.lgs. n. 150/2011. Il fatto che le sentenze del tribunale competente siano appellabili innanzi a una corte d’appello diversa non rende quest’ultima foro del consumatore. La competenza prevista dall’art. 33, comma secondo, lettera u), cod. cons. è inderogabile e non tollera deroghe convenzionali o funzionali.
Il Fatto
Un avvocato ottiene dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti di un cliente per il pagamento di onorari relativi all’assistenza prestata in un giudizio d’appello svoltosi davanti alla Corte d’appello di Firenze, sezione lavoro. L’ingiunto propone opposizione tardiva, eccependo anzitutto l’incompetenza del giudice adito.
Il Tribunale di Torino, disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, accoglie l’eccezione e dichiara il proprio difetto di competenza per territorio inderogabile, indicando come competente la Corte d’appello di Firenze. Il processo è riassunto davanti a quest’ultima, che solleva d’ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Livorno, luogo di residenza del consumatore.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda il rapporto tra il foro inderogabile del consumatore e il criterio di competenza funzionale previsto per le controversie sugli onorari del difensore. La Corte d’appello di Firenze, nel sollevare il conflitto, aveva richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il criterio della competenza funzionale dell’ufficio davanti al quale si è celebrato il giudizio cede davanti alla prevalenza del foro di residenza del consumatore.
La Corte conferma tale impostazione. Il foro del consumatore è quello individuato in base alla residenza o al domicilio effettivo dello stesso e va identificato nel tribunale territorialmente competente. Nella specie si tratta del Tribunale di Livorno.
Il fatto che la Corte d’appello di Firenze sia il giudice che ha conosciuto per ultimo la causa e sia competente a conoscere dei gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale di Livorno non assume alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione del foro del consumatore. La Corte richiama sul punto la propria ordinanza n. 32216 del 2022, già citata dalla Corte d’appello.
Quanto all’eccezione del ricorrente, secondo cui il mutamento del rito avrebbe reso applicabile l’art. 14, comma secondo, d.lgs. n. 150/2011 — che prescrive la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera — la Corte osserva che la competenza di cui all’art. 33, comma secondo, lettera u), cod. cons. è inderogabile e prevale su ogni altro criterio, compreso quello del citato art. 14, come affermato da ultimo dalla Cass. n. 3241/2024.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Livorno e rimette le parti nei termini di legge.
Nota della Redazione
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