Scritture contabili non istituite e prova postuma della capacità contributiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 7203 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi legittima l’ufficio a procedere con l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, anche prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili, purché regolarmente tenute. Le scritture contabili inesistenti al tempo della verifica non possono essere formate ex post, prodotte ed utilizzate in giudizio dal contribuente. Quest’ultimo, però, può dimostrare, con qualunque documento di cui il giudice accerti la genuinità e la veridicità, che la propria capacità contributiva non giustifica la ripresa fiscale; in tal caso il giudice di merito deve verificare l’idoneità della documentazione ritualmente acquisita, anche mediante consulenza tecnica d’ufficio e presunzioni gravi, precise e concordanti, potendo pervenire a una diversa determinazione del reddito.
Il Fatto
La Guardia di Finanza notificava un processo verbale di constatazione a una società in nome collettivo e ai relativi soci, per il periodo dal 2001 al 2005, rilevando l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap per alcuni anni e la mancata istituzione delle scritture contabili per altri. Sulla base del verbale, l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2002, 2003 e 2004, poi definiti, e, separatamente, un avviso per l’anno 2005, notificato alla società e ai soci per la ripresa a tassazione del reddito. I contribuenti impugnavano gli avvisi relativi al 2005; la Commissione tributaria provinciale li respingeva, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, annullava integralmente gli avvisi. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti la violazione degli artt. 41 d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972, ritenendoli fondati. Ha rammentato che, in caso di omessa dichiarazione, l’ufficio può determinare il reddito in via induttiva sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, anche mediante presunzioni cosiddette “supersemplici”, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, potendo prescindere dalle scritture contabili se esistenti e regolarmente tenute. Nel caso di specie, però, la società non aveva nemmeno istituito la contabilità.
La Suprema Corte ha precisato che le scritture contabili, ove esistenti, possono essere prodotte in giudizio dal contribuente a sostegno delle proprie difese. Tuttavia, quando all’atto dell’accesso la contabilità non risulti istituita, le scritture formate successivamente non possono essere utilizzate. Il contribuente può comunque dimostrare, con qualunque documento utile – come estratti conto bancari, scontrini o fatture – di cui il giudice accerti la genuinità e la veridicità, che la sua capacità contributiva non giustifica la ripresa fiscale. Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto verificare l’idoneità della documentazione ritualmente acquisita, eventualmente tramite c.t.u., e non annullare tout court gli avvisi sul presupposto che l’ufficio avrebbe dovuto considerare documenti non esistenti all’epoca dell’accesso.
Anche il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato ritenuto fondato: il giudice d’appello non aveva considerato che i verificatori avevano rilevato l’inesistenza di un impianto contabile completo e aggiornato, sicché l’ufficio aveva legittimamente ignorato documenti non esistenti al momento della verifica.
Nota della Redazione
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