Catasto impianti eolici: la stima va rideterminata sulle componenti residue (Cass. civ. Sez. 5 n. 8248 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento degli immobili a destinazione speciale o particolare, censibili nei gruppi catastali D ed E, la determinazione della rendita con stima diretta deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, tenendo conto del solo valore del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, con esclusione dei macchinari, congegni ed impianti funzionali allo specifico processo produttivo, come la torre di sostegno dell’aerogeneratore. L’entrata in vigore di tale disciplina non ha abrogato le metodologie estimative di cui all’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 e alla Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012. Ne consegue che il giudice di merito, una volta esclusa la computabilità della componente impiantistica, non può limitarsi ad annullare l’avviso ma deve rideterminare la rendita valorizzando, con l’approccio di costo, il valore residuo di suolo, fondazioni, piazzola e cabina, computandovi spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari, atteso che il processo tributario è processo di impugnazione-merito a decisione sostitutiva.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale di un’unità immobiliare su cui insiste una torre di sostegno di un impianto eolico, elevandola rispetto al valore proposto dalla società contribuente nella dichiarazione DOCFA e mantenendo la categoria D/1. La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ne rigettava il ricorso; in appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado annullava l’accertamento, ritenendo illegittima l’inclusione nel calcolo della rendita del palo di sostegno del rotore e della navicella. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi: apparente motivazione, erronea applicazione della normativa sugli “imbullonati”, omessa pronuncia sulle componenti residue e violazione dei criteri estimativi di cui al r.d.l. n. 652 del 1939.

La Motivazione della Corte

La Corte ha innanzitutto disatteso il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha ricordato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità alla sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa. Il giudice di appello aveva correttamente escluso la torre dal calcolo della rendita in quanto componente essenziale e funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in ossequio alla ratio della disciplina di cui alla legge n. 208 del 2015, sicché alcuna esigenza di integrazione motivazionale poteva configurarsi.

Il secondo motivo, con cui la ricorrente contestava la valutazione della funzionalità della torre al processo produttivo, è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione degli esiti probatori, preclusa in sede di legittimità essendo l’apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito. La Corte ha altresì escluso che la decisione basata su pareri pro veritate possa integrare un vizio sindacabile, attenendo la formazione del convincimento all’esercizio del libero apprezzamento.

Accolto, invece, il terzo motivo, con assorbimento del quarto. La Corte ha ripercorso il sistema di determinazione della rendita per gli immobili a destinazione speciale, evidenziando che la stima diretta si articola nel procedimento diretto (approccio reddituale) e in quello indiretto (approccio di costo), disciplinati dalla Circolare n. 6/T del 2012, elevata a rango normativo dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014. Tale sistema non è stato abrogato dalla legge n. 208 del 2015, che ha solo ridefinito l’oggetto della stima.

La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui, esclusa la torre, la stima deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina — sui quali vanno computate spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. A tale obbligo il giudice di appello si era sottratto, limitandosi ad annullare l’avviso senza rideterminare la rendita. La decisione di annullamento non era, pertanto, satisfattiva: il processo tributario, essendo di impugnazione-merito, impone una decisione sostitutiva che ricondisca la pretesa alla corretta misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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