Disconoscimento di copia analogica di documento informatico nella notifica a mezzo PEC (Cass. civ. Sez. V n. 16445 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del disconoscimento della conformità all’originale di una copia analogica di un documento informatico, occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significativi della non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. Non sono sufficienti contestazioni generiche od omnicomprensive, dovendo la parte indicare specificamente il documento che intende contestare e gli elementi per i quali assume la difformità dall’originale. Il disconoscimento che si limiti a negare in blocco l’esistenza dell’originale informatico e la conformità del documento analogico depositato è inammissibile sul piano probatorio.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di importo rilevante, fondata su pregresse cartelle di pagamento relative a IRPEF e IVA. Il contribuente impugnava la comunicazione e le sottese cartelle davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso.

Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado e condannava l’appellante alle spese. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione delle regole in materia di disconoscimento della conformità all’originale dei documenti depositati dall’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sostenendo che la C.T.R. aveva erroneamente qualificato come generico il disconoscimento delle ricevute di consegna dei messaggi di posta elettronica certificata, depositate in copia analogica senza dichiarazione di conformità all’originale informatico.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il disconoscimento idoneo deve evidenziare, in modo chiaro ed inequivoco, gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia. Non bastano contestazioni generiche od omnicomprensive, poiché serve l’indicazione specifica del documento e delle ragioni della difformità.

Nel caso concreto il contribuente non aveva allegato quali specifici errori, difformità o incongruenze riguardassero il contenuto dei documenti depositati. La doglianza verteva unicamente sull’assenza del file .eml e sull’impropria produzione di una copia analogica dei file in formato .pdf contenenti l’attestazione di consegna.

La Corte richiama l’art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005, secondo cui le copie e gli estratti informatici, se prodotti in conformità alle Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale quando la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato o quando la conformità non è espressamente disconosciuta. Richiama altresì la recente Cass. 28 agosto 2024, n. 23213, che esige una contestazione chiara e circostanziata.

Poiché la contestazione si risolveva nella negazione generica dell’esistenza stessa del documento informatico e della conformità del documento analogico, il motivo è infondato e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’obbligo del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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