Esenzione IMU abitazione principale tra residenza anagrafica e dimora abituale (Cass. civ. Sez. 5 n. 8246 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione per l’abitazione principale, prevista dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, richiede che il possessore non solo vi dimori stabilmente ma che vi risieda anche anagraficamente, dovendo i due requisiti concorrere congiuntamente. L’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento, presidiato dall’art. 7 della legge n. 212/2000, è assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, senza necessità di indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile, gravando sul contribuente l’onere di dedurre e provare l’eventuale causa di esclusione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava cinque avvisi di accertamento con cui il Comune aveva recuperato l’IMU per gli anni dal 2013 al 2017, in relazione a un immobile di cui era proprietario, sul rilievo della mancata residenza anagrafica nello stesso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pronunciando sugli appelli riuniti, dichiarava inammissibili quattro impugnazioni e rigettava nel merito la quinta, relativa all’annualità 2016, ritenendo comunque infondate anche le altre. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, la spettanza dell’esenzione anche in difetto di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato il primo motivo, relativo alla presunta omessa pronuncia sul merito degli appelli dichiarati inammissibili, rilevandone l’inammissibilità in parte e l’infondatezza in parte. Il giudice distrettuale, pur dichiarando inammissibili quattro appelli, aveva infatti introdotto un’autonoma ratio decidendi, affermando l’infondatezza nel merito di tutte le impugnazioni in ragione dell’identità delle questioni. Tale statuizione implicava un esame del merito, che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente censurare, non avendolo fatto.
Quanto al secondo motivo, concernente la motivazione dell’avviso di accertamento, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. In materia di IMU, non è necessario indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, essendo onere del contribuente dedurre e provare la ricorrenza di una causa di esclusione. Il relativo obbligo motivazionale si espande solo in presenza di una dichiarazione di esenzione contenente informazioni dettagliate, circostanza non ricorrente nel caso di specie, nel quale il Comune aveva indicato i dati identificativi dell’immobile e i fatti giustificativi della pretesa.
Il terzo motivo ha offerto l’occasione per ribadire l’orientamento della Corte in materia di requisiti dell’abitazione principale. Secondo la giurisprudenza costante, l’esenzione di cui all’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 postula il concorso della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore nell’immobile, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione. La Corte ha escluso che il caso fosse inciso dalla sentenza Corte cost. n. 209/2022, la quale ha rimosso il requisito della convivenza del nucleo familiare, ma non quello della residenza anagrafica del possessore, confermato anche da Corte cost. n. 112/2025 in tema di ICI. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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