Appello tributario tempestivo se la spedizione postale risulta da stampigliatura meccanografica (Cass. civ. Sez. V n. 20856 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notificazione dell’atto di appello a mezzo del servizio postale universale è tempestiva quando la spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con timbro datario apposto sull’avviso di ricevimento. Non costituisce causa di inammissibilità il deposito, in sede di costituzione, dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, poiché la data di consegna al servizio postale è desumibile dal medesimo avviso. Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della decisione di prime cure, con applicazione della sospensione feriale, e il suo errato computo integra violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.

Il Fatto

La società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, agendo per conto di un Comune, impugnava in secondo grado la decisione di prime cure che aveva accolto le ragioni della contribuente in tema di imposta comunale sulla pubblicità. La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello, ritenendolo proposto oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione, individuata al 9 novembre 2017.

La concessionaria ricorreva allora per cassazione, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per errata declaratoria di tardività. La contribuente resisteva con controricorso. La questione approdava così dinanzi alla Suprema Corte per la verifica del corretto computo del termine e del valore probatorio della documentazione postale.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza. Le vicende processuali erano state esposte in forma sintetica, ma ritenuta adeguata e consona alla prospettazione della censura, così da consentire la piena intelligenza del motivo.

Nel merito, la Corte rileva come dall’avviso di ricevimento riprodotto in ricorso emerga che l’atto di appello fu consegnato al servizio postale il 6 novembre 2017, con data apposta mediante stampigliatura meccanografica, a fronte della pubblicazione della decisione di prime cure il 7 aprile 2017. Il termine lungo di impugnazione veniva dunque a scadenza il 7 novembre 2017 e non il 9 novembre, come erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado.

Da tale rilievo discende la tempestività dell’appello, una volta considerata la sospensione feriale. Il giudice di merito, quindi, è incorso in una violazione di legge nella declaratoria di inammissibilità, avendo mal calcolato il decorso del termine.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel processo tributario, la notificazione diretta a mezzo del servizio postale non è inficiata dal fatto che la parte depositi l’avviso di ricevimento invece della ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. Sono citate, tra le altre, Sezioni Unite n. 13452 del 2017 e numerose pronunce delle sezioni quinta e sesta-quinta, da n. 11559 del 2018 a n. 4616 del 2024.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata, per la decisione dell’appello, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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