Art. 798 c.c. Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.
Funzione della norma
L’art. 798 c.c. chiude il sistema delle garanzie dovute dal donante, ponendosi in rapporto di diretta simmetria con la disciplina dell’evizione di cui all’art. 797 c.c. La norma si inserisce nel Capo III del Titolo V del Libro II, dedicato agli effetti della donazione, e manifesta una coerenza sistematica profonda con l’impianto complessivo del contratto di liberalità: se l’art. 797 c.c. delimita la responsabilità per l’evizione totale o parziale del bene donato, l’art. 798 c.c. fa altrettanto sul versante dei difetti materiali o funzionali della cosa, completando in tal modo un quadro unitario di limitazione della responsabilità del disponente. Il fondamento di entrambe le norme è identico e risiede nella ratio della gratuità dell’attribuzione.
La regola generale: esclusione della garanzia per vizi
La regola di fondo, coerente con la natura gratuita della donazione, è l’esclusione della garanzia del donante per i vizi della cosa donata: diversamente da quanto previsto nella compravendita, dove la garanzia per vizi è elemento naturale del contratto a titolo oneroso, nella donazione il donatario riceve il bene nello stato in cui si trova, senza che il donante debba rispondere dei difetti materiali o funzionali che lo affliggano.
Le due eccezioni: patto speciale e dolo del donante
La norma ammette due eccezioni alla regola di esclusione della garanzia: il patto speciale con cui le parti espressamente estendano la responsabilità del donante ai vizi della cosa, e il dolo del donante, ossia la consapevole e volontaria occultazione dei vizi al momento della donazione. In entrambi i casi la deroga alla regola generale trova fondamento in un elemento che supera la mera gratuità dell’attribuzione: nel primo caso una specifica assunzione di responsabilità concordata dalle parti, nel secondo una condotta scorretta e consapevole del donante che giustifica un trattamento più severo.
Errori frequenti
- Ritenere che il donante risponda sempre dei vizi della cosa donata, come nella compravendita. La regola generale nella donazione è opposta: la garanzia per vizi è esclusa, salvo le due eccezioni tassativamente previste.
- Escludere la responsabilità del donante anche quando questi fosse a conoscenza dei vizi e li abbia dolosamente taciuti. Il dolo del donante costituisce eccezione espressa alla regola di esclusione della garanzia.
Cosa fare
Va verificato se le parti abbiano stipulato un patto speciale che estenda la garanzia del donante ai vizi della cosa donata.
Va accertato, in assenza di tale patto, se il donante fosse a conoscenza dei vizi della cosa e li abbia dolosamente occultati al donatario, presupposto per l’insorgenza della garanzia anche in assenza di espressa pattuizione.