La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
L’art. 469 c.c. stabilisce fin dove si estende la rappresentazione e, soprattutto, come si dividono le quote quando opera. È la norma che evita gli errori più comuni nelle divisioni ereditarie con più discendenti di gradi diversi: quando si applica la divisione “per stirpi” e quando, invece, si divide semplicemente “per teste”.
Cosa prevede l’articolo 469 c.c.
Il primo comma stabilisce che la rappresentazione opera in infinito, cioè senza limite di grado: non conta se i discendenti sono di grado uguale o diverso tra loro, né quanti sono in ciascuna stirpe. Il secondo comma chiarisce che la rappresentazione opera anche in caso di unicità di stirpe: non serve che esistano più rami familiari perché scatti il meccanismo, è sufficiente un solo ramo di discendenti.
Il terzo comma introduce la regola cardine: quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi, e non per teste. Significa che la quota che sarebbe spettata al rappresentato non si divide in parti uguali tra tutti i successibili come se fossero individui indipendenti, ma resta un blocco unico da ripartire all’interno della sua discendenza. Il quarto comma precisa il caso più complesso: se uno stipite si è a sua volta ramificato in più rami, la suddivisione avviene ancora per stirpi all’interno di ciascun ramo, e solo alla fine — tra i membri del medesimo ramo — si divide per capi, cioè in parti uguali per persona.
Applicazione pratica
Perché questa regola conta nelle divisioni ereditarie
La norma diventa decisiva per determinare come si calcolano le quote dei discendenti che subentrano per rappresentazione, evitando errori tra riparto per stirpi e riparto per capi, soprattutto nelle divisioni ereditarie e nelle domande di accertamento della qualità e misura della quota ereditaria (artt. 718, 727 e 720 c.c.).
La divisione per stirpi presuppone che la rappresentazione operi davvero
«In tema di successione legittima, l’onere della prova della qualità di eredi del defunto, e di chiamati all’eredità di quest’ultimo, deve essere assolto provando, sulla base di specifici fatti genealogici, il rapporto di parentela con il dante causa sul quale la chiamata all’eredità si fonda. In difetto di tale prova, non possono ritenersi idonee le produzioni documentali aventi ad oggetto la dichiarazione di successione, non potendo le parti, ai fini dell’assolvimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni. Vero è che, ai sensi dell’art. 469 c.c., se vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. La predetta norma, tuttavia, trova applicazione soltanto nel caso in cui abbia operato, in concreto, l’istituto della rappresentazione, ossia nel caso in cui al chiamato all’eredità che non abbia potuto o voluto accettare l’eredità sia subentrato un suo discendente» (Trib. Latina 682/2025; App. Roma 2536/2025).
Giurisprudenza: gli orientamenti principali
La divisione per stirpi presuppone una rappresentazione effettiva
Problema: se la regola della divisione per stirpi si applichi sempre quando ci sono più discendenti di un chiamato, o solo in presenza di un’effettiva rappresentazione. Principio: si applica solo quando la rappresentazione ha effettivamente operato, cioè quando un discendente è subentrato al chiamato che non ha potuto o voluto accettare (Trib. Latina 682/2025; App. Roma 2536/2025). Conseguenza pratica: prima di dividere per stirpi, va accertato che ricorrano davvero i presupposti della rappresentazione, non semplicemente che esistano più discendenti in famiglia.
L’onere della prova della qualità di erede per rappresentazione
Problema: come si prova la qualità di erede o chiamato quando si invoca la rappresentazione. Principio: occorre provare, su fatti genealogici specifici, il rapporto di parentela con il dante causa; non bastano le dichiarazioni di successione, che sono documenti autoprodotti (Trib. Latina 682/2025; App. Roma 2536/2025; art. 2697 c.c.). Conseguenza pratica: chi rivendica una quota per rappresentazione deve fornire prove genealogiche solide — atti di stato civile, documentazione anagrafica — e non limitarsi a produrre la dichiarazione di successione.
Errori frequenti
Applicare la divisione per stirpi anche quando la rappresentazione non è concretamente operata, ad esempio quando tutti i chiamati diretti hanno accettato personalmente.
Confondere la divisione per stirpi con la divisione per capi. Nella prima la quota del rappresentato resta un blocco unico da dividere tra i suoi discendenti; nella seconda ogni successibile riceve una quota uguale, a prescindere dalla stirpe di appartenenza.
Dimenticare che, quando uno stipite si è ulteriormente ramificato, la suddivisione per stirpi si applica anche all’interno di ciascun ramo, prima di arrivare alla ripartizione per capi tra i membri dello stesso ramo.
Basarsi solo sulla dichiarazione di successione per provare la qualità di erede per rappresentazione, senza fornire prove genealogiche specifiche e autonome.
Gli errori di calcolo nella divisione per rappresentazione sono frequenti quando le stirpi coinvolte hanno un numero diverso di discendenti, o quando si dà per scontato che la rappresentazione operi senza verificarne concretamente i presupposti. Prima di procedere a una divisione ereditaria che coinvolge più discendenti di uno stesso chiamato, conviene ricostruire con precisione l’albero genealogico e accertare, caso per caso, se la rappresentazione sia davvero applicabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
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