Art. 805 c.c. Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Funzione della norma
L’art. 805 c.c. si colloca a chiusura del capo dedicato alla revocazione delle donazioni, immediatamente dopo le norme che disciplinano i termini e la legittimazione all’azione, e svolge una funzione sistematica di primo rilievo: non introduce una nuova causa di revocazione, ma delimita dall’esterno il campo applicativo delle cause già previste dagli artt. 801-803 c.c., sottraendo ad esse specifiche categorie di liberalità. La norma è, in sostanza, un limite legale tassativo alla regola generale di revocabilità sancita dall’art. 800 c.c., che consente la revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Le due categorie sottratte alla revocazione
La norma individua due categorie di donazioni sottratte, in via assoluta, tanto alla revocazione per ingratitudine quanto a quella per sopravvenienza di figli: le donazioni rimuneratorie, disciplinate dall’art. 770 c.c., e le donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio, disciplinate dall’art. 785 c.c. In entrambi i casi la ratio dell’irrevocabilità risiede nella particolare funzione causale che caratterizza tali liberalità: la donazione rimuneratoria è collegata a un merito o a un servizio già reso dal donatario, mentre la donazione obnuziale è strutturalmente e causalmente vincolata all’evento matrimoniale, con un regime di stabilità rafforzata coerente con la finalità di tutela della famiglia che tale figura persegue.
Errori frequenti
- Ritenere revocabili per ingratitudine o sopravvenienza di figli le donazioni rimuneratorie. La norma le sottrae espressamente a entrambe le cause di revocazione.
- Applicare la revocazione per sopravvenienza di figli alla donazione fatta in riguardo di un determinato matrimonio. Anche tale categoria è espressamente esclusa dalla norma.
Cosa fare
Va verificata la natura della donazione oggetto di contestazione, per accertare se rientri nella categoria delle donazioni rimuneratorie o delle donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio, sottratte alla revocazione.
Va esclusa, in presenza di tali categorie di donazioni, la proponibilità dell’azione di revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.