Esenzione IRPEF per indennità di mobilità reinvestita solo nella costituzione di cooperative (Cass. civ. Sez. 5 n. 8527 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione fiscale di cui all’art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999, che esclude l’imponibilità ai fini IRPEF dell’indennità di mobilità corrisposta in unica soluzione ai sensi dell’art. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991, è soggetta a stretta interpretazione e si applica esclusivamente alla quota di indennità reinvestita nella costituzione di una società cooperativa. L’esenzione non può essere estesa al versamento effettuato successivamente alla costituzione, a titolo di aumento di capitale, da un socio sovventore, atteso che il chiaro dato letterale della norma limita il beneficio alla sola partecipazione all’attivazione di una nuova iniziativa imprenditoriale in forma cooperativa.
Il Fatto
Un lavoratore, collocato in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, aveva percepito l’indennità di mobilità in unica soluzione, reinvestendola come socio fondatore in una società cooperativa alla cui costituzione aveva contribuito, e successivamente versando un’ulteriore quota a titolo di aumento di capitale in qualità di socio sovventore. Il contribuente chiedeva il rimborso della ritenuta IRPEF sull’intera somma investita, ma l’Agenzia delle entrate accoglieva parzialmente l’istanza, negando il beneficio con riferimento alla quota versata in epoca successiva alla costituzione.
Il giudice di primo grado accoglieva integralmente il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, escludeva il diritto al rimborso per la parte di indennità versata dal socio sovventore, sul presupposto che l’esenzione operi solo per somme destinate alla costituzione ex novo di una cooperativa. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale sindacabile in cassazione si esaurisce in ipotesi di mancanza assoluta, mera apparenza, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità del percorso argomentativo, non essendo rilevante la semplice insufficienza della motivazione.
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991 e dell’art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999. La Corte ha escluso che il beneficio spetti anche per i versamenti effettuati dal socio sovventore in una società cooperativa già costituita. Il dato letterale della norma, che richiama la “costituzione” di società cooperative, è stato ritenuto insuperabile e tale da imporre una interpretazione rigorosa, non estendibile a fattispecie non espressamente previste.
La Corte ha precisato che la non imponibilità è limitata alla quota di indennità reinvestita dal socio fondatore in una cooperativa neocostituita, poiché la norma agevolativa è riconducibile alla scelta discrezionale del legislatore di favorire l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali in forma partecipata, capaci di assorbire la forza-lavoro dell’impresa in crisi. Tale lettura è stata avvalorata dall’esegesi della giurisprudenza della Sezione Lavoro secondo cui l’anticipazione dell’indennità di mobilità, lungi dall’essere una prestazione di sicurezza sociale, costituisce un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali dell’attività autonoma del lavoratore.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, al pagamento della maggiorazione a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Nota della Redazione
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