Art. 807 c.c. Effetti della revocazione

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Funzione della norma

L’art. 807 c.c. si colloca al centro della geometria restitutoria del Capo IV, ponendosi come la norma che traduce in termini patrimoniali concreti l’esito favorevole dell’azione di revocazione. Le disposizioni precedenti, che individuano le cause di revocazione, i fatti costitutivi dell’ingratitudine, i presupposti della sopravvenienza di figli, i termini e la legittimazione, e le donazioni sottratte al rimedio, esauriscono la propria funzione nel momento in cui la pronuncia giudiziale riconosce il fondamento dell’azione. Spetta all’art. 807 c.c. definire il contenuto e l’ampiezza dell’obbligo che da quella pronuncia scaturisce in capo al donatario.

Restituzione in natura e per equivalente: il dies a quo dei frutti

La norma distingue due ipotesi: se i beni donati esistono ancora, il donatario deve restituirli in natura, unitamente ai frutti relativi maturati a partire dal giorno della domanda; se il donatario li ha alienati, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, oltre ai frutti relativi, sempre a partire dal medesimo momento. In entrambi i casi il dies a quo per la decorrenza dei frutti è unico e coincide con il giorno della proposizione della domanda di revocazione, non con il momento anteriore del fatto ingrato o della sopravvenienza del figlio.

Il caso del perimento del bene prima della domanda: l’incertezza interpretativa

La norma nulla dispone espressamente per il caso in cui il bene donato sia già perito al tempo della proposizione della domanda di revocazione. Sul punto si registrano opinioni discordanti: secondo un orientamento, il donatario sarebbe responsabile del perimento se ascrivibile a sua colpa; secondo altro orientamento, nessuna responsabilità sarebbe configurabile in tale ipotesi, non essendo configurabile un obbligo di diligenza del donatario rispetto alla cosa propria, salvo il caso in cui il donatario abbia intenzionalmente distrutto il bene per renderne impossibile la restituzione al donante. Non pare invece dubbio che, in caso di perimento dei beni donati successivo alla domanda di revocazione, il donatario debba rispondere secondo i principi generali.

«L’applicazione del principio della ragione più liquida postula che ci si trovi di fronte a un coacervo di profili di merito che, sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica, risultino ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi optare per quella, tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione, che presenti aspetti di maggiore evidenza o linearità. Non così, tuttavia, può essere nel caso in cui le varie questioni di merito vengano ad investire aspetti giuridicamente distinti, al punto da condurre, ciascuno di essi, a modalità di definizione del giudizio non sovrapponibili e non assorbite dalla definizione secondo la ragione più liquida.» (Cass. ord. 693/2024, richiamata da Trib. Firenze 3371/2025)

Errori frequenti

  • Far decorrere i frutti dovuti dal donatario dal momento del fatto ingrato o della sopravvenienza del figlio, anziché dal giorno della domanda. La norma fissa univocamente il dies a quo dei frutti nel giorno della domanda di revocazione.
  • Ritenere automaticamente responsabile il donatario per il perimento del bene avvenuto prima della domanda di revocazione, senza accertarne la colpa. Sul punto la disciplina non è espressa e l’orientamento dottrinale richiede, secondo un indirizzo, la prova della colpa del donatario.

Cosa fare

Va verificato se il bene donato esista ancora al momento della domanda, per determinare se la restituzione debba avvenire in natura o per equivalente.

Va calcolato il valore del bene alienato con riferimento al tempo della domanda di revocazione, e non ad altro momento anteriore o successivo.

Va accertata, in caso di perimento del bene prima della domanda, l’eventuale responsabilità colposa del donatario, questione sulla quale la disciplina codicistica non offre una soluzione espressa.

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