Inammissibile il ricorso contro l’esecuzione differita dell’ordine di vendita di BOT (Cass. civ. Sez. 3 n. 9162 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, la datazione della disposizione di vendita di un titolo, apposta dall’istituto di credito al momento dell’esecuzione dell’ordine, non inficia la validità della manifestazione di volontà del cliente, la cui sottoscrizione non sia stata revocata in dubbio. La mancanza o la discrasia della data non integra di per sé un inadempimento di un presunto e diverso mandato ad scribendum, la cui allegazione e dimostrazione in sede di merito è onere della parte che ne invoca l’esistenza. L’eventuale esecuzione differita dell’ordine di vendita, in assenza di uno specifico mandato volto a individuare i tempi di esecuzione, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. L’emissione di un assegno da parte del delegato ad operare sul conto, anche in favore proprio o di terzi, risponde all’interesse gestorio del delegante e non configura un conflitto di interessi quando il titolo gestorio sia stato validamente conferito.
Il Fatto
Gli eredi di un correntista deceduto convenivano in giudizio la banca, la sorella del de cuius e il di lei marito, nonché un’altra donna, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni. Asserivano che la banca aveva dato esecuzione a una disposizione di vendita di un BOT, datata in un giorno in cui il de cuius era ricoverato in stato di coma, e che la sorella, delegata ad operare sul conto, aveva emesso un assegno di rilevante importo in favore del marito, sottraendo somme all’asse ereditario.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, riformava la decisione. La Corte territoriale riteneva che la datazione della disposizione di vendita, apposta al momento dell’esecuzione secondo la prassi bancaria, non ne invalidasse l’efficacia, che l’emissione dell’assegno da parte della delegata fosse legittima e che la banca avesse correttamente pagato il titolo. Avverso tale sentenza gli eredi proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione delle regole sulla valutazione delle prove e al vizio di motivazione. I giudici di legittimità hanno rilevato che le censure miravano a una rilettura istruttoria estranea alla sede di legittimità, non misurandosi compiutamente con le ragioni decisorie della Corte territoriale. In particolare, la Corte d’Appello aveva considerato che la mancanza di data non invalidava la disposizione di vendita, senza che fosse stato allegato e dimostrato un diverso mandato ad scribendum.
La Corte ha chiarito che la valutazione delle prove, ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Ne deriva che l’attribuzione di un significato logico-fattuale a determinate risultanze istruttorie, diverso da quello atteso dalla parte, non integra un vizio di violazione di legge processuale, ma al più un errore di fatto, censurabile solo nel ristretto perimetro del difetto di motivazione. Nel caso di specie, la discrasia tra il momento dell’ordine e la sua esecuzione era stata allegata solo in appello e la ricostruzione fattuale proposta dai ricorrenti – l’abusivo riempimento postumo della data – non trovava riscontro nelle statuizioni del giudice di merito.
Quanto al terzo motivo, relativo all’infedele esecuzione del mandato da parte della delegata, la Corte ha evidenziato che la delega conferita consentiva l’emissione di assegni anche in favore proprio o di terzi. Tale circostanza rispondeva all’interesse gestorio del delegante, escludendo la sussistenza di un conflitto di interessi.
Infine, il quarto motivo, concernente l’obbligo della banca di rifiutare il pagamento dell’assegno dopo la morte del correntista, è stato ritenuto inammissibile in quanto fondato su accertamenti fattuali non avallati dalla Corte territoriale e su elementi nuovi non allegati nei gradi di merito. La Corte ha precisato che la banca aveva la facoltà, e non l’obbligo, di rifiutare il pagamento sulla base di una notizia ufficiosa della morte del delegante, la cui conoscenza non era stata provata.
Nota della Redazione
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