Perdita della merce nel trasporto e prova del valore con le fatture di vendita (Cass. civ. Sez. 3 n. 9720 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno derivante dalla perdita della merce in esecuzione di un contratto di trasporto non si determina secondo i criteri generali del danno emergente e del lucro cessante, bensì esclusivamente in base al parametro speciale ed oggettivo di cui all’art. 1696, primo comma, cod. civ., che lo calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna. Il giudice di merito può desumere il prezzo corrente delle merci, prive di tariffe pubbliche o listini di borsa, dalle fatture di vendita emesse dal mittente nei confronti del destinatario, in forza della presunzione semplice che nei rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., solleciti una nuova valutazione del fatto e della prova o la ricerca di elementi relativi all’interesse del creditore alla consegna.
Il Fatto
La società assicuratrice e la società proprietaria della merce convenivano in giudizio il vettore per il risarcimento del danno conseguente alla perdita di centosessantanove colli di capi di abbigliamento, affidati per il trasporto e mai pervenuti a destinazione. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il vettore al pagamento del valore della merce, determinato sulla base delle fatture di vendita; la Corte d’Appello rigettava sia l’appello principale, proposto dal vettore, sia quello incidentale.
Avverso la sentenza di secondo grado il vettore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea liquidazione del danno e lamentando la mancata prova del costo di produzione e del mancato guadagno derivante dalla vendita delle merci perdute.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha enucleato, in primo luogo, il criterio di quantificazione del danno da perdita delle cose trasportate, affermando che il legislatore del 1942 ha individuato un parametro speciale ed oggettivo, contenuto nell’art. 1696, primo comma, cod. civ., che esclude ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile. La norma, pertanto, sottrae la liquidazione del danno all’operatività delle regole generali in tema di risarcimento, ancorandola unicamente al prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna.
La Corte ha poi richiamato i propri precedenti, secondo cui il valore della merce può essere desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario, sulla base della presunzione semplice che, nei normali rapporti commerciali tra imprenditori, venga praticato il prezzo di mercato. Detta presunzione rende le fatture idonee a suffragare la prova del danno, senza che occorra una specifica dimostrazione del costo di produzione o della perdita dell’affare.
Da ciò è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente aveva evocato formalmente una violazione di legge per sollecitare, in realtà, un nuovo esame del fatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può configurarsi soltanto quando il giudice si sia avvalso di prove non introdotte dalle parti ovvero abbia disatteso il principio dispositivo, ipotesi non ricorrente nella specie, avendo la corte territoriale tratto le proprie conclusioni dalle risultanze documentali prodotte.
Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., versata in parte alla Cassa delle Ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.