Competenza territoriale: eccezione completa se contesta tutti i criteri concorrenti (Cass. civ. Sez. III n. 24181 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale è completa quando la parte che la solleva contesta specificamente tutti i criteri di collegamento astrattamente idonei a radicare la competenza del giudice adito e indica il diverso foro ritenuto competente. Quando la parte sostanziale agisce per mezzo di un procuratore, i criteri territoriali devono essere riferiti alla parte rappresentata e non al domicilio o alla residenza del rappresentante. In sede di regolamento di competenza, la produzione documentale oltre il termine dell’art. 372 c.p.c. è inammissibile se diretta a sostenere la fondatezza del ricorso e non la sua ammissibilità.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace su domanda proposta, tramite procuratrice, nei confronti di una banca. Quest’ultima aveva proposto opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito e indicando come alternativamente competenti gli uffici giudiziari di Milano o Roma.
Il Giudice di pace aveva accolto l’eccezione. La parte ingiungente aveva impugnato la decisione davanti al Tribunale, sostenendo che l’eccezione della banca fosse incompleta perché non avrebbe contestato tutti i possibili criteri di collegamento. Il Tribunale aveva rigettato l’appello. Veniva quindi proposto regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene il regolamento manifestamente infondato. Dall’atto di opposizione emergeva che la banca aveva contestato in modo analitico la competenza del giudice originariamente adito, richiamando sia il criterio della sede della persona giuridica, sia quelli collegati al luogo di adempimento dell’obbligazione e al domicilio del creditore alla scadenza.
In particolare, la banca aveva escluso di avere nel circondario uno stabilimento dotato di rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Aveva inoltre sostenuto che l’obbligazione fosse radicata a Roma, luogo collegato sia alla procedura esecutiva dalla quale derivava il credito sia alle modalità di pagamento richieste. Da ciò la Corte ricava che l’eccezione era completa sotto tutti i profili rilevanti.
La censura secondo cui non sarebbe stato contestato il criterio del domicilio del creditore alla scadenza viene smentita direttamente dal contenuto dell’atto. La banca aveva infatti espressamente affrontato tale criterio e indicato il foro ritenuto competente. Analogamente, risultava specificamente negata l’esistenza, nel circondario del giudice adito, di una sede secondaria con rappresentante abilitato a stare in giudizio per l’oggetto della controversia.
La Corte esclude poi che possa assumere rilievo, ai fini della competenza, la residenza della procuratrice. Quando una parte agisce attraverso un rappresentante, i criteri territoriali devono essere riferiti alla parte sostanziale, non al procuratore che la rappresenta. Il domicilio o la residenza di quest’ultimo non costituiscono quindi autonomi criteri di collegamento.
Infine, la documentazione prodotta in memoria viene ritenuta inammissibile perché depositata oltre il termine previsto dall’art. 372 c.p.c. e diretta a sostenere la fondatezza del regolamento, non la sua ammissibilità. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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