Decentramento della farmacia rurale subordinato all’esubero della sede originaria (TAR Marche n. 85 del 27.01.2026)
Il decentramento su istanza di parte ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 362/1991 presuppone l’esubero di assistenza nella sede attuale e la carenza nella zona di nuovo insediamento. Per le farmacie rurali la tutela del presidio nelle aree disagiate prevale sull’equa distribuzione.