La farmacia comunale resta servizio pubblico di rilevanza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 336 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2025, causa C-715/23, interpretando la direttiva 2014/23/UE, non qualifica il servizio farmaceutico come servizio sociale, ma si limita a individuare la disciplina applicabile all’affidamento della gestione di una farmacia. La gestione di una farmacia comunale resta pertanto servizio pubblico di rilevanza economica e non è riconducibile alla nozione di servizio sociale ai sensi della legge n. 328/2000. Le modalità di gestione continuano a essere disciplinate dall’art. 9 della legge n. 475/1968. Alla società mista o a totale partecipazione pubblica che gestisce la farmacia si applicano le pertinenti disposizioni dei decreti legislativi n. 267/2000, n. 201/2022 e n. 175/2016, senza esenzioni fondate sulla pretesa specificità del servizio.
Il Fatto
Il sindaco di un comune titolare di una farmacia comunale, gestita tramite società mista, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il presupposto della richiesta è che la sentenza della Corte di giustizia UE del 10 luglio 2025, causa C-715/23, avrebbe qualificato il servizio di gestione della farmacia come servizio sociale.
Su tale base il comune ha formulato tre quesiti: sostenibilità finanziaria del piano economico-finanziario posto a base della selezione; obblighi di bilancio e di monitoraggio derivanti dalla diversa qualificazione, anche in relazione agli accantonamenti per perdite della partecipata; incidenza della qualificazione sull’ambito del controllo della Corte dei conti e sull’assoggettamento ai piani di razionalizzazione del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato la richiesta ammissibile, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Essa proviene dal legale rappresentante dell’ente locale e attiene alla contabilità pubblica, trattandosi di questioni relative alla gestione del patrimonio comunale, di cui le partecipazioni societarie fanno parte. Non emergono profili di interferenza con provvedimenti concreti già assunti o da assumere, né con le funzioni giurisdizionali o requirenti.
Nel merito, la Corte ha ritenuto preferibile affrontare i quesiti in termini di disciplina applicabile ai diversi aspetti del servizio, senza ricercare una qualificazione necessariamente univoca. Ha ricordato che le modalità di gestione delle farmacie comunali sono disciplinate dall’art. 9, comma 1, della legge n. 475/1968, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge n. 362/1991, che ammette la gestione in economia, a mezzo di azienda speciale, di consorzi tra comuni e di società di capitali.
Quanto all’affidamento a terzi con gara a evidenza pubblica o alla selezione del socio privato nella società mista, la Corte ha precisato che la disciplina va individuata nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, il cui ambito oggettivo riguarda l’affidamento di appalti e concessioni. La sentenza della Corte di giustizia, ha osservato la Sezione, si è limitata a individuare la disciplina della direttiva concessioni applicabile, senza qualificare il servizio come sociale in quanto tale.
La Corte ha richiamato la statuizione della Corte di giustizia secondo cui l’attività di gestione di una farmacia non rientra nella nozione di servizi non economici d’interesse generale, mentre, secondo la classificazione CPV, rientra nella nozione di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’art. 19 della direttiva. Ne ha tratto la conclusione che servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche restano disciplinati, secondo i rispettivi profili, dal d.lgs. n. 267/2000, dal d.lgs. n. 201/2022 e dal d.lgs. n. 175/2016.
Non consta, secondo la Sezione, che la gestione di una farmacia comunale sia qualificata altrove dalla legge come servizio sociale, e la legge n. 328/2000 non contempla le farmacie tra i servizi sociali. Nonostante l’innegabile funzione sociale, la giurisprudenza amministrativa qualifica la gestione della farmacia comunale come servizio pubblico di rilevanza economica. Alla società che la gestisce si applicano pertanto tutte le pertinenti disposizioni dei tre decreti legislativi richiamati, senza eccezioni derivanti dalla pretesa specificità del servizio, salvo quelle espressamente previste.
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Nota della Redazione
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