Falso giuramento e registrazioni della parte offesa: prova documentale (Cass. pen. Sez. VI n. 9253 del 06.03.2025)
La registrazione fonografica di un colloquio cui il dichiarante abbia partecipato non integra intercettazione, neppure se clandestina, e costituisce prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen. anche quando sia opera della persona offesa e non della polizia giudiziaria.