Ricorso inammissibile senza prova di resistenza sulla videografica carceraria (Cass. pen. Sez. 7 n. 17006 del 12.05.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività mediante la c.d. “prova di resistenza”. Le videoriprese negli spazi comuni penitenziari sono utilizzabili come documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.