Abbattimento capi positivi a brucellosi illegittimo per insufficienza istruttoria e prova sierologica (TAR Campania n. 5430 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di abbattimento di capi di bestiame adottato sulla base del solo isolamento microbiologico diretto, senza attendere l’esito dell’esame sierologico espressamente previsto dal D.M. 2 maggio 2024 e dal Reg. UE n. 689/2020, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. L’esame diretto conferma un caso solo sospetto: presuppone, e non sostituisce, l’accertamento indiretto. In presenza di esiti contraddittori di prove previste dal legislatore, quanto più invasiva è la misura — incidente su esseri senzienti tutelati dall’art. 9 Cost. — tanto maggiore deve essere la cautela istruttoria, secondo il principio di proporzionalità. Il contrasto tra prova diretta e ripetute prove sierologiche negative impone una valutazione comparata dei dati disponibili, non la loro dequotazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un allevamento sito in Castel Volturno, impugna il provvedimento con cui l’A.S.L. Caserta ha disposto, oltre all’isolamento (non contestato), l’abbattimento entro 48 ore di nove capi risultati positivi al batterio della brucellosi all’esito di tampone batteriologico vaginale post partum. L’amministrazione aveva fondato l’ordine sui rapporti di prova dell’Istituto Zooprofilattico.
Il ricorrente lamenta che l’abbattimento sia stato ordinato senza attendere l’esito dell’esame sierologico sul sangue, che avrebbe dato esito negativo. L’A.S.L. eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per omessa evocazione in giudizio dell’Istituto Zooprofilattico e del Ministero della salute, e nel merito sostiene che l’isolamento diretto sia di per sé sufficiente, dovendosi dequotare l’esito negativo della prova indiretta. Con ordinanza n. 214 del 29.1.2025 il TAR accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame, onerando l’amministrazione di un nuovo esame sierologico, che ha confermato la negatività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione in rito. Il ricorso è stato ritualmente notificato all’A.S.L. quale amministrazione che ha adottato il provvedimento, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. Non occorre integrare il contraddittorio verso l’Istituto Zooprofilattico, poiché non sono contestate le modalità dell’accertamento diretto, bensì il difetto di istruttoria e la sproporzione dell’azione amministrativa.
Nel merito il ricorso è fondato. Il D.M. 2 maggio 2024, Allegato 1A, prevede che l’isolamento microbiologico debba essere effettuato sugli organi e/o matrici di animali risultati positivi alle prove sierologiche per confermare i casi sospetti. L’esame diretto, dunque, è volto a confermare — e quindi presuppone — l’esame indiretto, che qualifica il caso come sospetto. Il Reg. UE n. 689/2020, all’art. 9, distingue il caso sospetto dal caso confermato: solo l’isolamento dell’agente patogeno consente la classificazione come caso confermato, ma su un animale già qualificato come sospetto all’esito degli esami di laboratorio.
L’A.S.L. si è discostata dal protocollo sanitario: ha ordinato l’abbattimento sulla base del tampone vaginale prima di ricevere l’esito dell’esame indiretto, che pure era stato effettuato e aveva dato esito negativo. Anche il successivo esame disposto in esecuzione dell’ordinanza cautelare — circa tre mesi dopo l’accertamento — ha confermato la negatività.
Il Collegio ravvisa una sostanziale insufficienza istruttoria e motivazionale alla luce della contraddittorietà tra esito diretto e indiretti. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2243/2024 e n. 1658/2024, il TAR afferma che quanto più invasiva è la misura provvedimentale — tanto per gli interessi del privato quanto per il bene della vita degli animali — tanto maggiore deve essere la cautela e l’accuratezza in fase istruttoria. In presenza di esiti contraddittori di prove espressamente previste dal legislatore, si impongono cautele proporzionali alla misura di abbattimento, che incide su esseri senzienti destinatari di uno specifico obbligo di tutela ai sensi dell’art. 9 Cost.
Il ricorso è dunque accolto e gli atti impugnati sono annullati. Le spese sono compensate per la novità e il carattere interpretativo delle questioni poste.
Nota della Redazione
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