Agevolazioni Cultura Crea Plus, il requisito dell’unità locale va accertato al 31.12.2020 (TAR Puglia n. 979 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle agevolazioni previste dalla misura Cultura Crea Plus, per le imprese costituite da oltre trentasei mesi il requisito dell’esercizio, alla data del 31 dicembre 2020, di attività economica rientrante nei codici ATECO ammessi deve essere verificato con riferimento all’unità locale situata nei comuni agevolabili, e non alla sola impresa nel suo complesso. Il combinato disposto dell’art. 2, punto 2.2, lettere a), b) e i) della Direttiva Operativa n. 886/2022 impone che la sede operativa destinataria dell’aiuto fosse già attiva e svolgesse l’attività agevolata alla data di riferimento, a pena di decadenza. Un’interpretazione contraria consentirebbe la costituzione ad hoc di un’unità locale successiva, eludendo la ratio della misura. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 resta esclusa ove il provvedimento abbia natura vincolata, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 7 novembre 2022 istanza di ammissione alle agevolazioni della misura Cultura Crea Plus, chiedendo un contributo di euro 25.000,00. Dichiarava di essere impresa costituita da più di trentasei mesi, di possedere il codice ATECO 58.14.00 sin dal 2 marzo 2009, di avere sede legale in un comune non agevolabile e di aver attivato un’unità locale in un comune incluso tra quelli agevolabili a partire dal 2 settembre 2022.
Con nota del 22 dicembre 2022, Invitalia S.p.A. comunicava la decadenza della domanda, rilevando che nella sede operativa indicata non risultava attivato al 31 dicembre 2020 il codice ATECO richiesto. La società impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che con ordinanza n. 3210 del 2023 declinava la propria competenza territoriale in favore del TAR Puglia, in applicazione del criterio dell’efficacia spaziale del provvedimento. Il giudizio veniva quindi riassunto davanti al TAR Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette il quadro normativo: il D.M. 11 maggio 2016 ha istituito il regime di aiuto per la filiera culturale e creativa; il D.M. 10 dicembre 2020 ha previsto misure di sostegno post-Covid; la Direttiva Operativa n. 886 del 27 settembre 2022 ha disciplinato termini e modalità delle domande. L’art. 2, punto 2.2 richiede che le imprese siano attive al 1° gennaio 2020 (lettera a), svolgano al 31 dicembre 2020 attività rientrante nei codici ATECO ammessi (lettera b) e, per le imprese costituite da oltre trentasei mesi, abbiano unità locale nei comuni di cui all’allegato 4 (lettera i).
Il nodo interpretativo riguarda il riferimento soggettivo dei requisiti delle lettere a) e b). La ricorrente sosteneva che essi riguardassero l’impresa e non l’unità locale. Il Collegio ritiene invece che, per le imprese di più lunga costituzione, il combinato disposto delle disposizioni imponga l’esercizio dell’attività agevolata, al 31 dicembre 2020, in una sede operativa ubicata nei comuni agevolabili.
La ratio della misura è decisiva. L’aiuto è destinato alle imprese che operavano stabilmente vicino a un Attrattore culturale e che hanno subito perdite economiche nei territori considerati a causa dell’emergenza sanitaria. La finalità è quella di ristorare l’impatto della crisi sulle attività localizzate in tali aree.
Nel caso concreto, l’unità locale del comune agevolabile era stata costituita solo il 2 settembre 2022. Al 31 dicembre 2020, quindi, la società non possedeva alcuna unità locale nelle aree agevolabili e non poteva aver subito perdite di fatturato in quei territori. L’interpretazione proposta dalla ricorrente avrebbe consentito a qualsiasi impresa di accedere mediante la mera costituzione ad hoc di un’unità locale.
Quanto alla censura sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Tribunale la ritiene infondata in ragione della natura vincolata del provvedimento, per l’originaria carenza dei requisiti. Il ricorso è respinto, con estromissione dei Ministeri per carenza di legittimazione passiva e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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