ABF competente su contestazioni antiriciclaggio e cessazione materia del contendere (ABF Collegio di Napoli n. 1501 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che un ricorso abbia ad oggetto l’applicazione della normativa antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove il ricorrente contesti la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nel dare attuazione a tale disciplina. La domanda costitutiva può essere riqualificata come di mero accertamento, in un’ottica di favore per il cliente, quando petitum e causa petendi siano sufficientemente determinati. Ove l’incertezza oggettiva che giustificava l’azione sia rimossa dalle dichiarazioni dell’intermediario e non penda alcuna richiesta, sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato un immobile mediante vendita all’asta giudiziaria ed eseguito tre bonifici con causali riferite all’operazione immobiliare. L’intermediario aveva chiesto la copia dell’atto di trasferimento per assolvere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231/2007. Il cliente aveva opposto rifiuto, ritenendo coerenti i bonifici con le causali e invocando la tutela della privacy.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente si era rivolto all’Arbitro chiedendo di confermare l’assenza di un obbligo di esibire l’atto di acquisto. L’intermediario aveva eccepito l’inammissibilità della domanda per la sua natura di facere infungibile, l’estraneità della materia antiriciclaggio alla competenza dell’Arbitro, la carenza di interesse ad agire e, nel merito, la cessazione della materia del contendere, avendo il cliente già fornito per le vie brevi i dettagli richiesti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza, richiamando il principio del Collegio di Coordinamento n. 11070/2023, secondo cui va data continuità all’orientamento per il quale l’Arbitro è competente sui ricorsi aventi ad oggetto la verifica della correttezza del comportamento dell’intermediario nell’ambito della procedura ex d.lgs. n. 231/2007. La matrice pubblicistica della disciplina non esclude dunque la competenza dell’ABF.

Quanto alla natura della domanda, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’eccezione di inammissibilità. In un’ottica di favor per il cliente, la domanda costitutiva può essere riqualificata come di mero accertamento, al fine di decidere nel merito quando petitum e causa petendi siano sufficientemente determinati. Nel caso concreto tali presupposti sussistono, e la richiesta va valutata quale istanza volta ad accertare l’effettivo obbligo di consegna della documentazione.

Il Collegio esamina poi la carenza di interesse ad agire e l’istanza di cessazione della materia del contendere. Dagli atti emerge che il ricorrente ha già fornito i chiarimenti richiesti e che l’intermediario non ha più istanze pendenti. Richiamando il precedente del Collegio di Milano n. 150/2023, il Collegio osserva che l’incertezza oggettiva che aveva giustificato l’azione è stata rimossa dalle dichiarazioni dell’intermediario, che non intende esercitare alcuna pretesa corrispondente all’oggetto della domanda.

Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, secondo gli estremi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sezione VI, par. 2. Il Collegio respinge ogni ulteriore richiesta e dichiara cessata la materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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