Segnalazione illegittima in Centrale Rischi per mancata prova del credito ceduto (ABF Collegio di Palermo n. 1374 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi, il cessionario che abbia acquistato un credito in blocco ex art. 58 TUB ha l’onere di provare non solo l’atto di cessione e l’inclusione del credito nell’elenco, ma anche la riconducibilità del rapporto segnalato al contratto prodotto. La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione non è sufficiente a fondare la legittimità della segnalazione ove il debitore contesti l’esistenza del rapporto e il contratto versato in atti presenti incongruenze di numero, data e importo rispetto ai documenti che dovrebbero attestarlo. La domanda risarcitoria è invece subordinata alla specifica allegazione e prova del danno-conseguenza, anche per presunzioni, non essendo sufficiente la mera illegittimità del comportamento.
Il Fatto
La ricorrente, debitore principale di un rapporto confluito in una cessione di crediti deteriorati, contesta la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. Lamenta la violazione degli obblighi informativi dell’art. 119 TUB e dell’art. 15 GDPR, l’assenza di prova della titolarità del credito e la nullità del contratto per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB. Chiede la cancellazione della segnalazione con efficacia ex tunc e il risarcimento di complessivi € 10.000,00, tra danno non patrimoniale, patrimoniale e da trattamento dei dati.
Il cessionario si difende richiamando la cessione in blocco portata a conoscenza mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la continuità della segnalazione rispetto a quella dell’originario titolare; eccepisce altresì l’inammissibilità della domanda risarcitoria perché non formulata nel reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria: secondo le Disposizioni ABF il cliente può chiedere nel ricorso il ristoro del danno anche se non lo ha domandato nel reclamo, purché il pregiudizio sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta contestata. Il thema decidendum si concentra quindi sulla legittimità della segnalazione e sulla prova del rapporto sottostante.
Sul punto il Collegio rileva che il cessionario ha prodotto, quale contratto originario, una mera richiesta di credito finalizzato recante un numero di accettazione che non corrisponde al numero di contratto riportato nell’estratto conto, nell’attestazione di erogazione e nell’elenco dei crediti ceduti. Anche i documenti interni presentano discrasie in ordine alla data di erogazione e all’importo finanziato. A fronte di contestazioni precise, l’intermediario non ha offerto chiarimenti né in sede di controdeduzioni né dopo la sospensione istruttoria disposta dal Collegio, con la quale era stata richiesta copia del contratto che ha originato la segnalazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella cessione in blocco ex art. 58 TUB, la notificazione della cessione — anche mediante avviso in Gazzetta Ufficiale — non è sufficiente a provare l’esistenza dei contratti ove il debitore li contesti, dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo in cui la pubblicazione assume al più valore indiziario. Il cessionario deve produrre il contratto di cessione, l’elenco dettagliato dei crediti inclusi e la corrispondenza tra credito azionato e criteri di individuazione. Nel caso concreto, pur essendo in atti il contratto e l’estratto dell’elenco, resta il difetto di riconducibilità tra il rapporto segnalato e il documento contrattuale prodotto.
Il Collegio accoglie pertanto la domanda di cancellazione della segnalazione. Quanto al trattamento dei dati, rileva che il riscontro alla richiesta di accesso è intervenuto oltre il termine di un mese previsto dall’art. 12 GDPR e con contenuto generico, integrando la violazione contestata.
La domanda risarcitoria è invece rigettata: non risulta provata la durata e l’importo della segnalazione, né le spese di tutela, né la qualità di “buon pagatore” della ricorrente. Il danno da illegittima segnalazione è danno-conseguenza e va specificamente allegato e provato, anche mediante presunzioni ex artt. 2727-2729 c.c., non essendo sufficiente l’accertata illegittimità del comportamento. Il Collegio dispone il contributo di € 200,00 a favore di Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici
- Art. 117 TUB – Contratti
- Art. 119 TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela