Estinzione anticipata finanziamento rimborso costi criterio costo ammortizzato obblighi restitutori (ABF Collegio di Napoli n. 1500 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione dei costi non maturati secondo i criteri indicati dall’art. 125-sexies TUB, che impone una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il criterio del costo ammortizzato, ove previsto in contratto, individua il valore floor dei costi complessivamente rimborsabili, restando ferma la libertà delle parti di prevedere criteri differenti in funzione della natura delle prestazioni. Al consumatore deve comunque essere assicurato un rimborso minimo pari a tale floor. Qualora l’intermediario abbia retrocesso un importo superiore, nulla residua da restituire e la domanda di rimborso è infondata. La commissione di estinzione anticipata è legittima se determinata in misura percentuale sul debito residuo al netto degli abbuoni e non ricorrono le cause di esclusione previste dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di prestito finalizzato ed estinto anticipatamente il finanziamento. Ha chiesto all’Arbitro la restituzione di somme ritenute indebitamente corrisposte, lamentando l’errato calcolo del debito residuo in violazione dell’art. 125-sexies TUB, la mancata retrocessione di premi assicurativi non goduti, l’addebito di una penale di estinzione calcolata sull’importo complessivo anziché sul capitale residuo e il ricalcolo delle spese di istruttoria secondo la curva degli interessi. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione dell’importo di € 2.557,35 oltre interessi legali.
L’intermediario, costituitosi, ha contestato le pretese assumendo la correttezza del conteggio estintivo e l’avvenuto rimborso dei costi recurring e up front, oltre agli oneri assicurativi per la polizza vita; quanto alle polizze furto incendio e kasko, ha sostenuto che le stesse, non collegate al finanziamento ma al veicolo, non si estinguono con il finanziamento. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha rilevato che il contratto prevede l’applicazione del criterio del costo ammortizzato in relazione agli interessi e a tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Ha quindi verificato la determinazione del montante residuo, pari a € 17.304,50, coincidente con quello indicato nel piano di ammortamento alla rata n. 13, al netto delle spese di incasso sulle rate a scadere, e ha ritenuto corretto il conteggio estintivo da cui deriva il debito di € 14.099,08.
Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio ha osservato che le polizze, di natura facoltativa, non sono state incluse nel costo totale del credito ma nell’importo totale del credito, richiamando l’orientamento dei Collegi (cfr. Coll. Milano, decisione n. 5711/2025). Riguardo alla polizza rischio vita, la compagnia ha effettivamente rimborsato € 804,98; quanto alle polizze autoveicolo, dalle CGA non emergono previsioni che ne facciano cessare la copertura per effetto dell’estinzione del finanziamento.
Con riferimento alle spese di istruttoria, il Collegio ha ritenuto che l’intermediario dovesse retrocedere € 13,68, per essere state erroneamente stornate secondo il criterio della curva degli interessi. Ha quindi enunciato il principio secondo cui il criterio del costo ammortizzato individua il valore floor dei costi complessivamente rimborsabili, ferma restando la possibilità di criteri differenti in funzione della natura delle prestazioni. Nel caso di specie il valore floor era pari a € 481,96, inferiore a quanto già retrocesso dall’intermediario (€ 514,74) per effetto dell’applicazione del criterio proporzionale alla voce incasso rata: nulla pertanto residuava da restituire.
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto correttamente determinata la commissione di estinzione anticipata, pari all’1% del debito residuo al netto degli abbuoni e in assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 125-sexies TUB. Il ricorso è stato conseguentemente respinto.
Nota della Redazione
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