Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso integrale dei costi anche up-front (ABF Collegio di Bari n. 1913 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, il consumatore che estingue anticipatamente il prestito ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. In assenza di una chiara ripartizione contrattuale tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce entra nel calcolo del rimborso. I costi recurring si restituiscono secondo un criterio di proporzionalità lineare; i costi up-front secondo la curva degli interessi, salvo diversa previsione pattizia. Gli oneri erariali non sono retrocedibili.

Il Fatto

Il ricorrente stipulava nel febbraio 2014 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Nel maggio 2021 estingueva anticipatamente il finanziamento, in corrispondenza della rata n. 86. Esaurita la fase del reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati ex art. 125-sexies t.u.b. per complessivi 2.667,56 euro, oltre interessi, a titolo di interessi corrispettivi, commissioni di intermediazione creditizia, commissioni dell’intermediario mandatario e quota non goduta dei premi assicurativi. Domandava altresì la restituzione delle quote versate in eccedenza e il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate in 200,00 euro.

L’intermediario convenuto eccepiva la natura up-front delle spese di istruttoria e delle provvigioni, la chiara indicazione in contratto delle voci ripetibili e non ripetibili e di aver già rimborsato quanto dovuto in sede di conteggio estintivo, comprese le mensilità di aprile e maggio 2021. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b., e individua in ciò il criterio per selezionare la disciplina applicabile ratione temporis.

Richiamato il proprio costante orientamento, il Collegio ribadisce che, in assenza di una chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso; che i costi recurring si restituiscono in proporzione alle rate residue; che l’intermediario è tenuto a rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo. Sul punto richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014.

Il Collegio dà poi conto dell’evoluzione successiva: la sentenza CGUE 11 settembre 2019 (c.d. Lexitor) e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, che ha enunciato il principio secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. La modifica normativa del 2021 aveva in parte rimodulato tale orientamento, ma la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». I Collegi territoriali hanno quindi dato continuità all’orientamento del 2019.

Il quadro è confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in legge n. 136/2023. Per i contratti anteriori al 2021 il Collegio applica pertanto: criterio di proporzionalità lineare per i costi recurring; curva degli interessi per i costi up-front, in assenza di diversa previsione pattizia; non rimborsabilità degli oneri erariali.

Applicando tali criteri e tenendo conto dei rimborsi già effettuati, il Collegio quantifica in 1.446,00 euro le restituzioni ancora dovute. Rigetta invece la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, non supportata da documentazione, e quella delle spese di assistenza professionale, stante il carattere seriale della controversia. Accoglie quindi parzialmente il ricorso e dispone il pagamento degli interessi legali dalla data del reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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