Annullamento delibera assembleare con vizio formale valore indeterminabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 23374 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, proposta dal singolo condomino, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto che lega l’attore al condominio, ma si estende alla validità dell’intera deliberazione. Ne consegue che il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato. Ove il vizio dedotto abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia di per sé alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell’attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro. In tale ipotesi, il valore della causa è indeterminabile e non può essere ancorato all’importo della spesa annua del compenso dell’amministratore, che sarebbe gravato sul complesso dei condomini ove questi non fosse stato revocato.
Il Fatto
Un condomino impugnava la deliberazione assembleare del 19.7.2018, con cui era stata revocata la precedente delibera di nomina dell’amministratore del condominio, chiedendone l’annullamento per vizio di maggioranza. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo la delibera adottata senza la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136, comma 4, c.c., e condannava il Condominio alla refusione delle spese processuali.
Avverso la liquidazione delle spese proponeva appello il condomino soccombente, dolendosi, sotto diversi aspetti, della violazione del D.M. n. 55 del 2014. La Corte d’appello accoglieva solo parzialmente il gravame, ritenendo legittima la liquidazione in base al minimo tariffario e corretta la determinazione del valore della controversia, parametrato al compenso annuo dell’amministratore. Il condomino ricorreva per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva l’erronea determinazione del valore della causa, che la Corte territoriale aveva ragguagliato al compenso annuo dell’amministratore, anziché ritenerlo indeterminabile. La censura è stata ritenuta fondata.
La Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenza, secondo cui è indeterminabile il valore della domanda avente ad oggetto l’annullamento di una delibera assembleare per vizi formali, poiché il petitum non è posto in relazione al valore di una specifica domanda economicamente determinabile.
La Corte ha poi precisato l’effetto caducatorio unitario della sentenza che dichiara l’invalidità della delibera assembleare. La domanda del condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non si restringe all’accertamento del rapporto parziale che lo lega al condominio, né può essere quantificata sulla base del danno ingiustamente subito o della maggior spesa indebitamente imposta, ma si estende alla validità dell’intera deliberazione. Il valore della causa deve, quindi, essere determinato avendo riguardo all’oggetto diretto della delibera impugnata.
Nel caso di specie, l’azione di annullamento era stata proposta al solo scopo di far valere un vizio formale della delibera di revoca dell’amministratore. Tale delibera non aveva di per sé alcuna incidenza diretta e immediata sul patrimonio del condomino ricorrente. La determinazione del valore della causa non poteva, pertanto, basarsi sulla spesa che l’attore deduceva come indebitamente imposta, cioè sul compenso annuo dell’amministratore, gravante sull’intera collettività condominiale.
La Corte ha concluso che, proprio in considerazione dell’oggetto diretto e complessivo della delibera sottoposta al suo esame, la causa era da ritenersi di valore indeterminabile, con conseguente applicazione del relativo scaglione tariffario per la liquidazione delle spese. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento dei motivi successivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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