Ricorso ABF inammissibile senza reclamo preventivo nei termini (ABF Collegio di Milano n. 789 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è condizione di procedibilità dell’azione e deve essere preceduto da un reclamo preventivo scritto, riferibile a un cliente chiaramente identificabile, con cui si contesti all’intermediario, anche in forma non sacramentale, il comportamento ritenuto illegittimo. Il ricorso deve avere a oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e non può essere proposto qualora siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo; il rispetto del termine può essere rilevato anche d’ufficio. In difetto di prova della presentazione o comunicazione del reclamo, il ricorso è inammissibile e ogni altro profilo resta assorbito.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato una fideiussione a garanzia di un mutuo ipotecario acceso da un terzo. Dopo l’estinzione della procedura esecutiva sull’immobile garantito, avvenuta nell’ottobre 2014, chiede di accertare l’avvenuta prescrizione del credito, non essendo mai stato messo in mora, e di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati. Sostiene che presso il Comune di residenza non risultano notifiche né atti per compiuta giacenza.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato previo esperimento del reclamo: il reclamo del 04/02/2025 non sarebbe mai pervenuto, mentre la documentazione allegata riguarderebbe il riscontro di un soggetto terzo sull’entità del credito. Eccepisce inoltre l’incompetenza temporale dell’ABF per i fatti anteriori al sesto anno precedente il ricorso e l’inammissibilità dell’istanza di cancellazione dalle banche dati, ritenuta generica. Nel merito richiama diversi atti interruttivi, tra cui la diffida del 06/09/2022 e il rinnovo della garanzia ipotecaria nel 2022.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito, ritenendole assorbenti rispetto al merito. Richiama le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, secondo cui il ricorso deve essere preceduto da un reclamo che consenta all’intermediario di conoscere le pretese del cliente e di favorire una possibile conciliazione.

La nozione di reclamo accolta è ampia: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesti in forma scritta, anche mediante lettera, fax o e-mail, un comportamento dell’intermediario, pure omissivo. Non servono formule sacramentali né modelli imposti, purché emerga con chiarezza la contestazione. Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Napoli n. 8187/2025 e la decisione del Collegio di Milano n. 6534/2021, ribadendo che la prova del reclamo costituisce condizione di procedibilità.

Nel caso concreto manca ogni evidenza di un atto scritto del ricorrente idoneo a esprimere la contestazione verso l’intermediario. Il riscontro della società mandataria non chiarisce se la richiesta fosse indirizzata all’intermediario o al gestore del credito. La richiesta di informazioni del 22/05/2024 e l’esposto del 28/08/2024, con il riferimento a una e-mail del 03/06/2024, risalgono a più di dodici mesi dal ricorso, presentato il 24/09/2025.

Il Collegio dichiara quindi il ricorso inammissibile per assenza di preventivo reclamo, con rilievo assorbente di ogni altro profilo, comprese le questioni sulla prescrizione del credito e sulla cancellazione dalle banche dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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