Abilitazione scientifica nazionale: giudizio negativo privo di motivazione e riesame (TAR Lazio n. 3160 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio di non idoneità è legittimo solo se la commissione correla l’esito alle premesse oggettive di valutazione, illustrando il contenuto, il rigore metodologico, l’originalità e la rilevanza dei singoli contributi. L’art. 4 del d.m. n. 120/2016 impone che la valutazione delle pubblicazioni avvenga secondo criteri predeterminati e verificabili. Il giudizio che si esaurisca in formule stereotipate e assertive, senza riferimento ai prodotti scientifici, è viziato da difetto di motivazione. È parimenti illegittimo il giudizio fondato su un errore istruttorio, come l’indicazione di un numero di articoli in Q1 inferiore a quello effettivo e l’omessa considerazione degli articoli in Q2. In tali casi il giudice amministrativo annulla l’atto e ordina il riesame da parte di una commissione in diversa composizione, senza poter direttamente affermare il possesso dei requisiti.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/F1, Malattie Odontostomatologiche, indetta con Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, terzo quadrimestre. La commissione gli ha attribuito il giudizio di non idoneo, comunicato il 7 marzo 2025.

Il candidato ha impugnato gli atti innanzi al TAR Lazio, deducendo l’errata istruttoria, la disparità di trattamento, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti. Il ricorrente ha sostenuto di possedere sette articoli in Q1, a fronte dei quattro considerati dalla commissione, e indici bibliometrici superiori alle mediane del settore. Ha inoltre lamentato la sovrapponibilità tra giudizi individuali e giudizio collegiale. L’Amministrazione ha resistito, invocando l’ampia discrezionalità tecnica della commissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla costante giurisprudenza amministrativa in materia di abilitazione scientifica nazionale, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sul giudizio valutativo. L’art. 6 del d.m. n. 120/2016 richiede il possesso cumulativo dei requisiti ivi previsti, mentre l’art. 4 dello stesso decreto individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni.

Il Tribunale osserva che la discrezionalità tecnica non sottrae il giudizio a un controllo estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità. La natura di giudizio discrezionale, anzi, presuppone una motivazione forte ed estesa, che renda conto dei presupposti oggettivi della valutazione. Non sono ammissibili formule stereotipate o assertive, che creano un’area di insindacabilità dell’azione amministrativa.

Nel caso concreto, il Collegio rileva che la commissione si è limitata ad affermare che la qualità della produzione scientifica risulta “complessivamente non adeguato”, senza indicare alcuna circostanza relativa al contenuto, al rigore metodologico, alla rilevanza o all’innovatività dei contributi. Manca dunque la correlazione tra l’esito dichiarato e lo specifico dei lavori presentati.

Il Tribunale accoglie anche la censura sull’errore istruttorio: la commissione ha indicato quattro articoli in Q1 anziché sette e non ha considerato gli articoli in Q2. Tale errore, da solo, revoca in dubbio l’effettività dell’analisi della domanda. Il ricorso è pertanto fondato.

All’accoglimento consegue l’annullamento del giudizio impugnato, non già la diretta affermazione del possesso dei requisiti di abilitazione, ma la ripetizione della valutazione da parte di una commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., nel termine di novanta giorni. Non è accolta la domanda di astreintes, non emergendo elementi di ritardo colposo o intenzionale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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