Nessun soccorso istruttorio per l’errore del candidato nella compilazione del format (TAR Lazio n. 3158 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali di massa il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non può essere invocato per correggere l’errore commesso dal candidato nell’allocazione dei titoli all’interno del format telematico di presentazione della domanda. L’amministrazione non è tenuta a riqualificare d’ufficio il titolo dichiarato in una casella diversa da quella prescelta dal concorrente. Il principio di autoresponsabilità del partecipante e la tutela della par condicio prevalgono sull’esigenza di emendare un errore che non risulta riconoscibile ictu oculi, con conseguente esclusione di ogni obbligo di intervento postumo dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a una procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici, indetta con D.M. n. 107/2023, dichiarando nella domanda telematica il possesso di due Master di primo livello conseguiti presso un’università non statale. Nella compilazione del format, per errore materiale, indicava entrambi i titoli nella casella A.7, riferita ai Master su materie inerenti il profilo professionale del dirigente, senza differenziarne alcuno nella casella A.8, prevista per la formazione di pari livello accademico ma aspecifica.
All’esito della valutazione dei titoli, la candidata riscontrava di aver conseguito un punteggio inferiore a quello ritenuto spettante: 8,25 punti in luogo dei 10,25 rivendicati. Dopo l’approvazione della graduatoria definitiva e la sua rettifica, proponeva ricorso deducendo la mancata considerazione dei due Master, di cui l’amministrazione avrebbe dovuto avere piena contezza in virtù dell’autocertificazione già resa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’istituto del soccorso istruttorio, introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, in un’ottica di tutela della buona fede e dell’affidamento. Richiama sul punto l’Adunanza plenaria n. 9 del 25.02.2014 e la più risalente Cons. St., sez. VI, n. 1927 del 02.04.2001.
La Corte distingue nettamente i casi di documentazione irregolare o carente da quelli in cui il vizio origina da un errore del privato nella compilazione dell’istanza. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. V, n. 4198 del 20.06.2019, che ammette l’emenda d’ufficio solo quando l’errore sia riconoscibile secondo le condizioni poste dal codice civile per gli atti negoziali. Nelle procedure comparative e di massa, tuttavia, il soccorso istruttorio resta fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 19.02.2019 e da Cons. Stato, sez. III, n. 96 del 04.01.2019.
Nel caso concreto, il Collegio esclude che l’errore fosse riconoscibile. Entrambe le caselle riguardano Master di primo o secondo livello di durata annuale, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti; la sola differenza attiene alla pertinenza delle materie rispetto al profilo professionale del dirigente. L’amministrazione, quindi, non poteva desumere dall’allocazione prescelta che la candidata fosse incorsa in un errore.
La Corte aggiunge che riconoscere un dovere di soccorso istruttorio volto a riqualificare in via postuma il titolo dichiarato determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti, richiamando Cons. St., sez. V, n. 9387/2023. Nelle procedure concorsuali grava sul partecipante l’onere di una dichiarazione preventiva, espressa e puntuale dei titoli posseduti, senza che sull’amministrazione incomba alcun obbligo di approfondimento o di intervento postumo: diversamente si violerebbero i principi di efficacia e speditezza, con vulnus alla par condicio, come osservato da TAR Lazio, sez. I, n. 7786 del 09.05.2023.
Il ricorso è pertanto respinto. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.