Abilitazione scientifica nazionale commissione deve valutare criticamente parere pro veritate (TAR Lazio n. 3976 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale la Commissione non può recepire acriticamente il parere pro veritate dell’esperto, appiattendosi sulle relative conclusioni senza esplicitare le ragioni per le quali le valutazioni negative in esso contenute prevalgono sugli aspetti positivi pure riconosciuti alla produzione scientifica del candidato. Il giudizio di non idoneità fondato su tale recezione acritica è viziato per difetto di motivazione, non risultando intelligibile il percorso logico che conduce dall’apprezzamento positivo delle pubblicazioni all’esito negativo. Resta invece sottratta al sindacato del giudice amministrativo la valutazione tecnico-scientifica riservata all’Amministrazione, non censurabile nel merito, salvo il controllo di manifesta irragionevolezza. Il provvedimento va annullato in parte qua, con ordine di riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa associata in un ateneo italiano, ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia, settore concorsuale 10/N1, quarto quadrimestre, pubblicato sul sito del Ministero in data 11 luglio 2025, unitamente agli atti prodromici e connessi, incluso il parere pro veritate acquisito dalla Commissione.

Ha dedotto la violazione dell’art. 16, comma 3, della legge n. 240/2010, per essere il parere reso da un’esperta che aveva già fatto parte della Commissione nella precedente tornata; l’irragionevolezza del giudizio, positivo sulle pubblicazioni ma negativo nell’esito; l’inattendibilità intrinseca del parere; il mancato rilievo del superamento dei valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018; il mancato riconoscimento di titoli. Ha chiesto l’annullamento e la rivalutazione da parte di una Commissione in diversa composizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto l’estromissione dal giudizio dell’ANVUR, soggetto non passivamente legittimato, non essendo stati impugnati provvedimenti ad essa imputabili, secondo un indirizzo già espresso dalla stessa Sezione.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il quadro normativo: la legge n. 240/2010, il D.P.R. n. 95/2016 e il D.M. n. 120/2016, che all’art. 3 impone alla Commissione un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato, agli artt. 4 e 5 individua criteri di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, e all’art. 6 subordina il conferimento dell’abilitazione al concorso di valutazione positiva dell’impatto scientifico, possesso di almeno tre titoli e pubblicazioni complessivamente di qualità elevata.

Il punto centrale è la contraddittorietà della motivazione. La Commissione, nel provvedimento, ha speso parole estremamente positive sulla produzione della ricorrente: ampiezza tematica, originalità metodologica, livello internazionale, rilievo di singoli contributi. A fronte di ciò, ha concluso in senso negativo sulla scorta del parere pro veritate, rilevando una certa ripetitività e la marginalità di alcuni ambiti geoculturali, senza però spiegare in modo esaustivo perché tali rilievi siano prevalenti rispetto agli aspetti positivi accertati.

Il Collegio ha ritenuto che la Commissione non potesse appiattirsi acriticamente sulle conclusioni dell’esperto, essendo tenuta a un maggior impegno esplicativo, anche con riguardo al superamento degli indicatori di cui al D.M. n. 589/2018. Ha però delimitato il sindacato: non è censurabile il contenuto intrinseco delle valutazioni scientifiche, ambito riservato all’Amministrazione, non risultando il parere manifestamente irragionevole nelle parti in cui esplicita le ragioni dell’asserita non originalità.

Ne è derivata l’accoglimento del ricorso per difetto di motivazione, con annullamento in parte qua del giudizio limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., il riesame è stato affidato a una Commissione in diversa composizione, nel termine di novanta giorni, di cui trenta per la nomina e sessanta per il nuovo giudizio, ferme le valutazioni già svolte sui titoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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