Sottrazione fraudolenta e omesso versamento: autonomia dei profitti confiscabili e duplice sequestro (Cass. pen. Sez. 3 n. 1643 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il profitto confiscabile del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere. Ne consegue che la misura reale finalizzata alla confisca per tale reato è autonoma rispetto al sequestro del profitto del reato di omesso versamento di cui all’art. 10-bis del medesimo decreto, sicché l’estinzione o la garanzia del debito tributario sottostante, riferito alla diversa fattispecie, non determina la caducazione del vincolo imposto per la sottrazione fraudolenta. I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione, dovendo le relative questioni essere proposte in sede di incidente di esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Mantova rigettava l’appello proposto dagli indagati, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso le ordinanze del G.i.p. che avevano respinto le istanze di dissequestro dei beni loro sequestrati a fini di confisca per equivalente. Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di omesso versamento di ritenute certificate (capo A) e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (capo B). In sede di rinvio, a seguito dell’annullamento parziale disposto dalla Suprema Corte, il Tribunale aveva rideterminato l’importo del profitto confiscabile per il solo reato di cui al capo B, importo che i ricorrenti assumevano invece comprensivo anche dell’illecito di cui al capo A, sostenendo che i beni già sequestrati alle società fossero sufficienti a garantire l’Erario e che il vincolo sui loro beni andasse revocato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure difensive, condividendo l’impostazione dei giudici di merito secondo cui il provvedimento genetico del sequestro aveva disposto misure distinte per i due reati: una a fini di confisca diretta del profitto dell’omesso versamento nei confronti della società, l’altra finalizzata alla confisca diretta del profitto della sottrazione fraudolenta nei confronti delle società beneficiarie dei conferimenti e, per equivalente, nei confronti degli indagati.
La decisione di annullamento con rinvio e la successiva rideterminazione del profitto confiscabile, adottate a seguito dei ricorsi proposti dalle sole società destinatarie del sequestro per il capo B, non potevano che riguardare tale ultimo reato, essendo le società totalmente estranee al capo A. Tale conclusione ha trovato conferma nella sentenza rescindente della Quarta Sezione, che ha chiarito come la somma stornata dal computo fosse riferita al diverso reato di omesso versamento e non potesse costituire parte della garanzia per l’esecuzione coattiva fiscale oggetto del sequestro per la sottrazione fraudolenta.
Con riferimento alla sollecitazione difensiva di rimessione alle Sezioni Unite, il Collegio ha escluso la sussistenza di un contrasto, richiamando l’orientamento prevalente per cui il profitto confiscabile del reato di sottrazione fraudolenta non coincide con il debito tributario, ma con le somme sottratte alle garanzie dell’Erario mediante gli atti fraudolenti. La tesi minoritaria, che lega la legittimità del sequestro all’adempimento del debito tributario sottostante, è stata disattesa per le paradossali conseguenze sistematiche cui condurrebbe, vanificando l’effetto dissuasivo della norma.
Quanto alla censura sulle modalità esecutive del sequestro, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto i provvedimenti attinenti all’esecuzione della misura non sono appellabili né ricorribili per cassazione, ma vanno contestati in sede di incidente di esecuzione.
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Nota della Redazione
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