L’abrogazione sopravvenuta di una norma regionale legittima il rigetto delle istanze pendenti (TAR Puglia n. 976 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione, nel provvedere sulle istanze di conversione di strutture assistenziali, deve applicare la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, in applicazione del principio del tempus regit actum; ne consegue che l’abrogazione sopravvenuta, ad opera di una legge regionale, della disposizione che legittimava l’istanza rende legittimo il diniego basato sulla nuova disciplina. La norma che abroga una precedente disposizione di portata generale ed astratta non è qualificabile come legge-provvedimento, pur incidendo su posizioni soggettive in via di definizione, e non è censurabile davanti al giudice amministrativo secondo i vizi propri del provvedimento, essendo il relativo controllo demandato al Giudice delle leggi sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà. Il legittimo affidamento non può trovare tutela quando la norma abrogata non aveva attribuito alcuna utilità sostanziale immediata e consolidata, richiedendosi un’apposita autorizzazione amministrativa da rilasciarsi all’esito di un procedimento. L’atto che, pur nella forma di comunicazione, dispone il definitivo rigetto di un’istanza ha natura provvedimentale ed è impugnabile, a prescindere dalla sua struttura formale.

Il Fatto

Una società titolare di cinque strutture di assistenza per soggetti con disabilità psichica (“Case per la Vita”) presentava, in data 11 dicembre 2023, alla Regione Puglia istanze per ottenere l’autorizzazione alla conversione delle strutture in Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche (CRAP), ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 34/2023. Nelle more dell’esame delle istanze, sopravveniva la legge regionale n. 37/2023, il cui art. 60 disponeva l’abrogazione dell’art. 18 L.R. n. 34/2023. Solo in data 9 dicembre 2025, dopo solleciti e un’istanza di accesso agli atti, la Regione riscontrava le istanze, rigettandole in ragione dell’intervenuta abrogazione della norma che ne costituiva il presupposto.

La società impugnava il provvedimento di diniego, unitamente all’art. 60 L.R. n. 37/2023 e agli atti connessi, innanzi al TAR Puglia – Bari, deducendo plurimi profili di illegittimità e, in via subordinata, eccezione di illegittimità costituzionale. Con ordinanza del Presidente del TAR Puglia – Bari, il giudizio veniva trasposto alla Sezione staccata di Lecce per questioni di competenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa natura non provvedimentale della nota impugnata, rigettandola: la nota del 9 dicembre 2025, al di là della struttura formale, costituisce l’atto con cui l’amministrazione ha disposto il definitivo rigetto delle istanze, con conseguente portata lesiva e impugnabilità. Nel merito, i tre motivi di ricorso sono stati esaminati congiuntamente, in quanto censure strettamente connesse, e ritenuti infondati.

Quanto al diniego, il Collegio ha osservato che l’amministrazione si è limitata ad applicare il chiaro disposto dell’art. 60 L.R. n. 37/2023, norma pienamente efficace nella sua parte dispositiva, senza alcuna applicazione retroattiva: al momento dell’entrata in vigore della norma abrogativa (1 gennaio 2024), i procedimenti amministrativi non si erano conclusi, sicché l’amministrazione ha correttamente tenuto conto della normativa sopravvenuta in applicazione del principio del tempus regit actum, richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In ordine alla natura dell’art. 60 L.R. n. 37/2023, la Corte ha escluso che la norma sia qualificabile come legge-provvedimento: essa ha funzione chiaramente normativa, intervenendo ad abrogare una disposizione di portata generale e astratta, e il fatto che abbia inciso sulla posizione della ricorrente costituisce mera conseguenza della successione delle leggi nel tempo. Anche ove si volesse riconoscerle valenza provvedimentale, la natura formale di legge ne preclude la censura secondo i vizi propri del provvedimento amministrativo, essendo il controllo demandato alla Corte costituzionale.

Infine, il Collegio ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale: la norma risulta legittima espressione della discrezionalità del legislatore regionale nell’organizzazione delle strutture sanitarie; gli atti normativi spiegano i loro effetti indipendentemente dagli scopi perseguiti dal legislatore e non sono condizionati nel loro efficacia al verificarsi di eventi come l’attivazione del tavolo di concertazione richiamato nei lavori preparatori. Quanto al legittimo affidamento, la Corte ha rilevato che l’art. 18 L.R. n. 34/2023 era rimasto in vigore per un periodo limitato e non aveva attribuito alcuna utilità sostanziale immediata e consolidata, richiedendo l’istanza un’apposita autorizzazione regionale all’esito del procedimento. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con nulla spese per la mancata costituzione dell’amministrazione nel giudizio trasposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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