Graduatoria ERP e riserva di alloggi: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Marche n. 511 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia dato integrale attuazione alla graduatoria e ne abbia dichiarato la cessazione dell’efficacia, senza che il ricorrente abbia impugnato gli atti successivi. La riserva di alloggi in favore dei soggetti colpiti da ordine esecutivo di rilascio o di sgombero, prevista dal regolamento comunale sull’edilizia residenziale pubblica, configura una mera facoltà dell’amministrazione e non un obbligo giuridicamente vincolante di istituzione annuale; essa presuppone, inoltre, che il richiedente rientri nelle categorie espressamente contemplate dalla norma regolamentare.
Il Fatto
Il ricorrente, in data 14 aprile 2022, presentava domanda di partecipazione alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Corridonia. Rappresentava di risiedere in un’abitazione da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, essendo stata respinta la sua domanda di subentro nell’assegnazione dell’alloggio occupato dalla madre.
Il Comune gli comunicava l’esclusione ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento comunale; la competente commissione gli negava il punteggio aggiuntivo di cui all’art. 12, comma 1, lett. B), n. 5, del Regolamento. La graduatoria definitiva e il verbale della commissione venivano impugnati, con successiva proposizione di motivi aggiunti incentrati sull’obbligo di istituire la riserva di alloggi di cui all’art. 19 del medesimo Regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, nelle more del giudizio, il Comune ha provveduto alle assegnazioni degli alloggi disponibili secondo l’esito della procedura concorsuale, con due determinazioni del Settore I rispettivamente del 2024. Con successiva determinazione n. 127 del 5.8.2025, l’amministrazione ha dato atto che la validità della graduatoria impugnata è scaduta nel dicembre 2024, avviando il procedimento per la formazione di una nuova graduatoria.
Da tali sopravvenienze il giudice amministrativo desume il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. Il ricorrente non ha impugnato gli atti successivamente adottati, segnatamente la determinazione che ha disposto la cessazione dell’efficacia dell’atto gravato. Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile.
In via di ulteriore argomentazione, il Collegio osserva che il gravame sarebbe comunque infondato nel merito. Il Comune, in esito alle ordinanze istruttorie, ha evidenziato che anche riconoscendo i 4 punti reclamati il ricorrente avrebbe occupato la trentaseiesima posizione, non superando la prova di resistenza rispetto al numero massimo di alloggi assegnabili.
Anche i motivi aggiunti sono rigettati. Il Collegio muove dal tenore letterale dell’art. 19 del Regolamento: il Comune “può”, e non “deve”, riservare una quota annuale non superiore a un terzo degli alloggi disponibili ai soggetti colpiti da ordine esecutivo di rilascio o di sgombero. La norma configura dunque una facoltà dell’amministrazione, non un obbligo di istituzione annuale della riserva. In secondo luogo, il ricorrente non rientra tra i casi contemplati dalla disposizione invocata. Su tali basi il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti respinti, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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