Abusi in area parco: diniego di compatibilità e demolizione plurimotivata (TAR Sicilia n. 3452 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica di opere abusive realizzate all’interno di area naturale protetta è legittimo quando le opere eccedono il progetto originariamente assentito, determinando un consistente aumento di volumetria. Il principio del dissenso costruttivo opera nell’ambito della conferenza di servizi e non è invocabile nei procedimenti in cui residua una mera interazione tra privato e una sola amministrazione, tanto più quando l’abuso è già stato consumato. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e sanzionatorio che non richiede comparazione con l’interesse privato né valutazione delle ragioni di interesse pubblico. Il carattere plurimotivato del provvedimento repressivo ne salva la legittimità quando almeno uno dei presupposti, tra cui l’assenza del permesso di costruire, non è scalfito dalle censure.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un opificio industriale ricadente nel Parco Fluviale dell’Alcantara. Nel 2019 l’Ente Parco aveva rilasciato il nulla osta per opere di restauro e risanamento conservativo, escludendo la valutazione di incidenza. In corso d’opera la società realizzava ulteriori interventi in variante e nel 2024 presentava istanza di regolarizzazione paesaggistica. L’Ente Parco, dopo sopralluogo e preavviso di rigetto, negava la compatibilità, rilevando ampliamenti, tamponature e nuove superfici coperte.
Il Comune di Francavilla di Sicilia adottava poi un’ordinanza di demolizione e ripristino ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La società impugnava entrambi i provvedimenti con due ricorsi, riuniti per connessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo ricorso e accoglie le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Ente Parco per il motivo introdotto fuori dai limiti del gravame. Nel merito, la motivazione del diniego è ritenuta chiara ed esaustiva, avendo esposto presupposti fattuali e giuridici. Il richiamo al dissenso costruttivo è fuori centro: quel principio riguarda la conferenza di servizi, mentre qui opera una mera interlocuzione tra privato e amministrazione, e le opere sono già state realizzate, con abusi che la p.a. ha il dovere di reprimere.
Quanto alla qualificazione delle opere, il giudice osserva che il progetto originario prevedeva il solo risanamento di un immobile preesistente, ma la società ha eseguito interventi ulteriori con consistente aumento di volumetria. L’art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 non è stato quindi erroneamente interpretato dall’amministrazione: è la ricorrente ad aver realizzato opere indebite rispetto a quanto assentito.
La censura sulla perimetrazione dell’area è formulata in modo generico e apodittico, dunque inammissibile ex art. 40, comma 2, cod. proc. amm., e comunque infondata: la nuova perimetrazione è ancora in itinere e non approvata, mentre gli abusi vanno valutati alla luce dei vincoli vigenti al momento della loro commissione. Analoga sorte per la doglianza sulla mancata valutazione di incidenza, inammissibile per carenza originaria di interesse: gli interventi non sono autorizzabili a monte, in forza dei vincoli di inedificabilità.
Il rigetto del primo ricorso comporterebbe già l’automatico rigetto del secondo. Il Collegio sottolinea però che l’ordinanza di demolizione è plurimotivata: non si fonda solo sull’assenza del nulla osta paesaggistico, ma anche sull’esecuzione dei lavori senza permesso di costruire e senza i pareri obbligatori. La mancata indicazione delle aree da acquisire non inficia la legittimità, potendo essere precisata con provvedimento successivo. L’ordine di demolizione è atto vincolato che non richiede comparazione con l’interesse privato, né è invocabile un affidamento sulla conservazione di una situazione abusiva.
Nota della Redazione
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