Dispensa dal servizio per rischio Covid rimessa alla discrezionalità del dirigente (TAR Toscana n. 1950 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 87, co. 6, del decreto legge n. 18/2020 attribuisce al dirigente competente un potere discrezionale sulla dispensa temporanea dalla presenza in servizio del personale delle forze di polizia, da esercitare valutando il rischio di esposizione al contagio e le esigenze organizzative dell’ufficio. Il giudice amministrativo non sostituisce tale valutazione tecnico-discrezionale e ne censura solo i profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il diniego dell’istanza può assumere forma implicita quando gli atti istruttori e le successive determinazioni provvedimentali si saldano in una manifestazione chiara e univoca di volontà dell’organo competente. Il rigetto della domanda di dispensa rende ineluttabile la qualificazione come ingiustificata dell’assenza del dipendente che non si presenti in servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’interno addetto a una sezione motorizzazione della Polizia di Stato, aveva chiesto nel 2020 il collocamento in congedo straordinario ai sensi dell’art. 87, co. 6, del decreto legge n. 18/2020, ottenendo in prima battuta un parere sanitario favorevole alla temporanea dispensa. Nel settembre 2021 rinnovava l’istanza, ma le strutture tecnico-sanitarie dell’Amministrazione esprimevano parere contrario all’impiego in lavoro agile e l’Ufficio sanitario provinciale escludeva la sussistenza di condizioni morbose ostative alla prestazione del servizio.

In mancanza del Green Pass, il ricorrente non si presentava al lavoro dall’ottobre 2021 e l’Amministrazione lo considerava assente ingiustificato con successivi decreti del Questore. Impugnava quindi il diniego, ritenuto formatosi per silentium, e i decreti di assenza ingiustificata, estendendo il ricorso con motivi aggiunti al provvedimento relativo al periodo dicembre 2021.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la qualificazione del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di dispensa. In assenza di una norma che attribuisca al silenzio valore di rigetto, il Collegio esclude il rigetto per silentium e ravvisa un provvedimento implicito di diniego, richiamando la ricostruzione dell’atto implicito operata da Cons. Stato, Ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2: la volontà amministrativa deve risultare da un’interpretazione non meramente letterale dell’atto e costituire l’unica conseguenza possibile dell’insieme delle manifestazioni dell’organo competente.

Nel caso concreto gli atti istruttori — il parere del dirigente medico del 10.09.2021, la relazione dell’Ufficio sanitario del 5.10.2021 e la comunicazione dei motivi ostativi del 14.10.2021 — si saldano coerentemente con i decreti di assenza ingiustificata, dai quali si desume in modo inequivoco la volontà di negare il congedo straordinario.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto richiamando TAR Lazio, Roma, sez. V, 19 luglio 2023, n. 12204: la disposizione non snatura il carattere eccezionale del congedo straordinario e la dispensa «può» essere concessa secondo il giudizio discrezionale del dirigente, che valuta il rischio di esposizione e le esigenze organizzative. Il ricorrente si era limitato a richiamare le proprie patologie e la contraddittorietà rispetto al parere del 2020, senza confutare specificamente le valutazioni sanitarie successive, che avevano escluso una specifica vulnerabilità rispetto al contagio.

Nei limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali, il primo motivo è pertanto infondato. Da tale reiezione segue logicamente il rigetto del secondo motivo e dei motivi aggiunti, poiché la qualificazione come ingiustificata dell’assenza è conseguenza necessaria della mancata presentazione in servizio in difetto di dispensa. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione delle difese di mero stile dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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