Esecuzione giudicato e termine dilatorio centoventi giorni per azioni esecutive contro P.A (TAR Sicilia n. 3447 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione deve risultare già decorso al momento della notifica del ricorso. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della decisione e l’inerzia dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta. La nomina del commissario assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli e rende non necessaria la fissazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Gli accessori già riconosciuti dal giudice del lavoro spettano nella misura ivi stabilita.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 181/2025 del 20 febbraio 2025, l’accertamento del diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, per complessivi 1.500 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito adempiuto, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna al pagamento degli ulteriori importi maturati a titolo di rivalutazione e interessi successivi al passaggio in giudicato e, in via separata, di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la procedibilità dell’azione esecutiva. Il ricorso è stato notificato il 9 settembre 2025, mentre la notifica della decisione all’Amministrazione nella sede legale è avvenuta il 24 marzo 2025. Al momento della proposizione era dunque già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 326/2003.
La decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti, e non risulta che l’Amministrazione abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. La domanda è pertanto fondata e il ricorso va accolto, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siracusa entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Quanto alla richiesta di corresponsione degli ulteriori importi a titolo di rivalutazione e interessi successivi al giudicato, il Collegio ha precisato che tali accessori spettano nella misura già riconosciuta nella sentenza passata in giudicato, che ha condannato il Ministero a pagare rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso la fissazione di una somma a titolo di penalità per successive violazioni, osservando che la nomina del commissario assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate in complessivi 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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