Abusi edilizi su complesso di archeologia industriale e valutazione complessiva delle opere (TAR Toscana n. 15 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non essendo consentito scomporre singoli interventi per negarne l’assoggettabilità a sanzione demolitoria, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. Nei complessi di archeologia industriale tutelati dalle prescrizioni del piano operativo, che impongono il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e degli elementi tipologici dei manufatti, la realizzazione di insegne luminose modificative dei prospetti esterni e di un soppalco comportante incremento di superficie calpestabile integra un intervento di ristrutturazione edilizia incompatibile con la logica conservativa, non qualificabile come impianto tecnologico. Le ulteriori modifiche interne concorrono a determinare una trasformazione del fabbricato incompatibile con le finalità conservative, con conseguente legittimità dell’ingiunzione di demolizione.

Il Fatto

Una società utilizzatrice concludeva un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un complesso immobiliare ad uso industriale, riconducibile ai “Complessi di Archeologia Industriale” individuati dal piano operativo comunale. La medesima società concedeva poi in locazione il bene a un’altra società, che ne assumeva il godimento come conduttrice.

Presentata una SCIA per un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa, all’esito di sopralluoghi la polizia municipale accertava l’esecuzione di opere in totale difformità dal titolo. Il Comune avviava il procedimento di repressione degli abusi e, con ordinanza, ingiungeva la demolizione delle opere, ad eccezione di un campo da gioco rimosso spontaneamente. Le ricorrenti impugnavano l’ingiunzione davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’inquadramento del fabbricato tra i complessi industriali di archeologia industriale disciplinati dagli artt. 115 e 116 delle NTA del Piano Operativo, con la disciplina specifica recata dall’art. 120 delle medesime NTA. Quest’ultima disposizione individua gli elementi di invarianza strutturale e gradua gli interventi ammessi in ragione del valore degli elementi architettonici, in una logica complessivamente conservativa.

Su tali premesse, il Tribunale ritiene non condivisibile la ricostruzione in termini squisitamente edilizi operata dalle ricorrenti. Diviene anzi più cogente la necessità di valutare globalmente gli interventi, nella loro complessiva idoneità a determinare una trasformazione non consentita dell’immobile. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7785 del 2025; Cons. Stato, Sez. II, n. 5831 del 2025), il Collegio ribadisce che la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, poiché il pregiudizio deriva dall’insieme delle stesse e dalle reciproche interazioni.

Quanto alle insegne luminose, la previsione tra gli elementi di invarianza della “composizione dei prospetti esterni” è ragione sufficiente per ritenerne l’illegittimità, trattandosi di modifica del prospetto non consentita dalla logica conservativa. Quanto al soppalco, il Tribunale esclude la qualificazione come impianto tecnologico: la struttura determina un aumento di superficie calpestabile di circa 200 mq, con pilastri imbullonati a terra, travi di legno e sistema di ancoraggio a parete e soffitto, richiedendo anche il deposito dei calcoli strutturali. Richiamando ulteriore giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8580 del 2025; Cons. Stato, Sez. VII, n. 5996 del 2023), si afferma che la realizzazione di un soppalco costituisce intervento di ristrutturazione edilizia quando determini incremento di superficie fruibile e del relativo carico urbanistico.

Le ulteriori modifiche interne — vestibolo d’accesso, parete apribile e mutamento d’uso del locale mensa — concorrono a un quadro complessivo di trasformazione tale da rendere il fabbricato in tutto o in parte diverso rispetto alla sua consistenza originaria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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