Ordinanze contingibili sindacali e poteri istruttori spettanti alla dirigenza (TAR Veneto n. 1191 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, presuppone l’avvenuto esercizio dell’attività istruttoria da parte dei soggetti competenti e si sostanzia nell’adozione di misure concrete volte a fronteggiare le emergenze sanitarie o i pericoli per l’incolumità pubblica. Esso non può esaurirsi in un ordine rivolto ai privati di produrre documentazione amministrativa, poiché l’esercizio dei poteri istruttori rientra tra le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. Ne consegue che l’ordinanza sindacale che disponga solo un adempimento istruttorio è affetta da incompetenza, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di alcune unità immobiliari di un complesso edilizio sito nel centro storico del Comune di Soave. A seguito di segnalazioni relative a presunta insalubrità degli scarichi, l’Azienda ULSS n. 9 eseguiva un sopralluogo, riscontrando la presenza di scarichi non chiaramente identificabili e la possibile dispersione degli stessi nel terreno, senza che fosse possibile risalire ai recapiti finali.

Con ordinanza contingibile e urgente del 24 settembre 2025 n. 7, il Sindaco ordinava ai proprietari di produrre, entro cinque giorni, la documentazione tecnica comprovante l’avvenuto allacciamento alla pubblica fognatura, con comunicazione al Comune in caso di difetto. I ricorrenti impugnavano l’atto deducendo, tra l’altro, violazione degli artt. 50 e 54 TUEL, difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, nonché incompetenza del Sindaco rispetto alla competenza dirigenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta con priorità la censura di incompetenza del Sindaco, in applicazione del principio di separazione dei poteri espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, secondo cui, in tutte le situazioni di incompetenza, il giudice non può dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il proprio munus, dovendo rilevare il vizio e assorbire le altre censure.

Richiamando la nozione di incompetenza elaborata dalla Sez. IV n. 8252 del 2023, il Tribunale osserva che un atto è viziato quando è compiuto da un organo diverso da quello cui per legge è riservato il potere di compierlo. L’ordine di esibizione documentale costituisce espressione di poteri istruttori dei quali l’Amministrazione è titolare nelle materie di sua competenza.

Il Collegio esclude che il potere di ordinanza contingibile e urgente conferito al Sindaco per affrontare emergenze sanitarie o pericoli per l’incolumità pubblica possa esaurirsi nell’esercizio di poteri istruttori. Tale potere presuppone l’avvenuto svolgimento dell’attività istruttoria da parte dei soggetti competenti e si declina, nel rispetto del principio di legalità, nell’adozione di misure concrete, ancorché non tipizzate, idonee a fronteggiare le ipotesi previste dalle norme richiamate.

L’attività istruttoria prodromica all’adozione delle ordinanze sindacali rientra invece tra le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti e i provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Pertanto, l’ordinanza con cui il Sindaco si è limitato a disporre la produzione di documentazione amministrativa è viziata da incompetenza, perché posta in essere nell’esercizio di funzioni amministrative ordinarie spettanti alla dirigenza. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con assorbimento delle ulteriori censure e condanna del Comune alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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