Condono edilizio in area vincolata: nessun silenzio assenso (C.G.A.R.S. n. 361 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta gravante sull’area, l’istanza di condono edilizio relativa ad abusi maggiori è insanabile ex lege e non può perfezionarsi alcun silenzio assenso. Il meccanismo di formazione tacita del titolo abilitativo presuppone un’istanza quantomeno aderente al modello normativo astratto: ove la condonabilità sia preclusa dalla tipologia dell’abuso e dal carattere vincolato dell’area, il decorso del termine non produce alcun effetto. L’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 impone il divieto di edificazione entro i 150 metri dalla battigia senza deroghe, e il vincolo opera anche se l’area risulti di fatto edificata. Non integra la diretta fruizione del mare, e non sfugge quindi al divieto, la realizzazione di una struttura ricettiva.
Il Fatto
La vicenda riguarda un complesso edilizio a destinazione turistico-ricettiva realizzato su un’area costiera e interessato da ampliamenti eseguiti in difformità alla concessione edilizia originaria. La società proprietaria, subentrata nel tempo, ha presentato plurime istanze di condono edilizio, dapprima ai sensi della l. n. 47/1985 e poi ai sensi della l. n. 724/1994, corrispondendo integralmente oblazioni e oneri concessori.
Il Comune ha rigettato le istanze di sanatoria con un provvedimento del 2014, ravvisando l’esistenza del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, che ha respinto il ricorso. Proposto appello, la parte ha dedotto l’erroneità della declaratoria di improcedibilità, la formazione del silenzio assenso, i vizi di motivazione e la violazione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente l’appello. Quanto al primo motivo, la sentenza appellata non si è fermata alla sola pronuncia sull’interesse, ma ha deciso il merito, e ciò esclude la dedotta improcedibilità.
Il nucleo della decisione riguarda il secondo motivo. Il C.G.A.R.S. richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, ribadita dal Cons. Stato n. 415/2026 e dalla Sez. VII n. 8862/2025, secondo cui la sussistenza di vincoli sull’area comporta ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e l’inconfigurabilità del silenzio assenso. La concezione formale dell’istituto consente la formazione tacita del titolo solo se l’istanza aderisce al modello normativo astratto; non può invece perfezionarsi alcun titolo dove la condonabilità è preclusa dalla tipologia dell’abuso e dal carattere vincolato dell’area.
Il Collegio esclude poi che rilevino la qualificazione urbanistica dell’area al momento dell’abuso e la natura delle opere. L’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia senza deroghe: gli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976 non sono sanabili nemmeno se l’area è interamente edificata, come affermato da C.G.A.R.S. n. 622/2021. Sono consentite solo opere strettamente finalizzate alla fruizione del mare da parte di tutti e la ristrutturazione, entro rigorosi limiti, di quanto preesisteva alla legge regionale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 72/2025, ha chiarito che il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale anche per i privati fin dal 1976. Il Collegio osserva inoltre che una struttura ricettiva non rientra nel concetto di diretta fruizione del mare, e che il nulla-osta della Soprintendenza risulta subordinato a tale destinazione con divieto di mutamento.
Da ultimo, non si configura alcun affidamento meritevole di tutela, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017. L’appello è dunque respinto, con nulla sulle spese per mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.